Cure alternative per la xylella? Il Consiglio di Stato le boccia
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fonte:
- Quotidiano di Puglia
respinto il ricorso presentato da codacons e ambientalisti
«Le azioni di contrasto alla diffusione della xylella fastidiosa adottate dalla Regione Puglia sono valide». E così anche il Consiglio di Stato sconfessa le cosiddette cure alternative, non adottate ufficialmente, pronunciandosi sul ricorso promosso da Codacons e da uno stuolo di associazioni ambientaliste e aziende alimentari pugliesi, che si erano opposte alla delibera dell’ ottobre scorso approvata dalla Giunta del governo Emiliano, confermando cosi la validità delle azioni messe finora in atto dalle istituzioni per combattere la pericolosa batteriosi che ha divorato gli ulivi del Salento, mettendo in ginocchio l’ intera filiera olivicola. Il ricorso era stato presentato all’ inizio di quest’ anno dal Codacons contro Regione Puglia e Ministero delle Politiche Agricole ed era finalizzato a riformare l’ ordinanza cautelare del Tar Lazio e, di conseguenza, ottenere l’ annullamento della delibera di Giunta regionale Puglia n. 1890 del 24 ottobre 2018, avente ad oggetto Azioni di contrasto alla diffusione della xylella fastidiosa per il 2018-2019 e del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 del ministero delle Politiche Agricole. Alla base del ricorso dell’ associazione dei consumatori il fatto che, «nonostante la politica di contrasto sinora messa in atto dallo Stato e dalla Regione, la xylella continui ad avanzare sempre di più in Puglia, causando la devastazione del territorio e dell’ ecosistema pugliese. Non a caso numerosi esperti ritengono sbagliata la strategia adottata dalle istituzioni, proponendo soluzioni alternative che non prevedono l’ abbattimento delle piante ma la convivenza con il batterio, attraverso una cura che ne riduce la carica batterica». Ma le tesi sostenute dai ricorrenti non hanno convinto i giudici della terza sezione del Consiglio di Stato (presidente Franco Frattini, relatore Giovanni Pescatore) che, con l’ ordinanza numero 03244 emessa lo scorso 20 giugno, hanno respinto il ricorso ritenendo che «il metodo alternativo di contrasto alla xylella prospettato dalla parte ricorrente e finalizzato al controllo del batterio, non risulta adottato da organismi ufficiali nazionali, né avallato dagli organi comunitari o dall’ Efsa, né corroborato dal buon esito di sperimentazioni di lungo periodo delle quali sia stata acclarata in modo compiuto l’ effettiva efficacia; dunque, esso allo stato non può dirsi, secondo oggettivi criteri di evidenza scientifico-sperimentale, preferibile, quanto a capacità di contenimento della diffusione del batterio». Secondo i giudici «sotto il profilo del periculum in mora, appaiono prevalenti le ragioni connesse all’ attuazione delle misure di contrasto alla diffusione del batterio, onde ovviare ad un ritardo che – oltre alle pregiudizievoli implicazioni di carattere fitosanitario e alla sostanziale vanificazione dell’ intervento programmato – accresce i rischi correlati alla procedura d’ infrazione alla quale è sottoposto lo Stato Italiano». Il Consiglio di Stato convalida, quindi, l’ azione della Regione Puglia e del ministero sul fronte della lotta alla xylella, anche in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 9 giugno 2016, che ha confermato il rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, nonché la sussistenza di un adeguato presupposto scientifico legittimante le misure adottate in Italia. Il ricorso faceva leva su uno studio commissionato dal Comitato per la Salvaguardia Ambiente e Territorio della Valle d’ Itria e dall’ Associazione Terre d’ Egnazia al professor Alberto Lucarelli, costituzionalista, ordinario presso l’ Università Federico II di Napoli.
maria claudia minerva
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