17 Giugno 2021

Covid:Tar,ok accesso Codacons su inchiesta Anac mascherine

Sono le Ffp2 importate da Only Logistic Italia di Irene Pivetti
ROMA
(ANSA) – ROMA, 17 GIU – L’Anac dovrà consentire l’accesso del Codacons agli atti relativamente all’acquisizione dei documenti concernenti le verifiche di conformità sulle mascherine Ffp2 importate dalla Cina dalla Only Logistics Italia, società la cui amministratrice unica è l’ex presidente della Camera Irene Pivetti. Nessun accesso invece per i documenti relativi all’istruttoria realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che portò all’individuazione e scelta della stessa Only Logistics Italia per la fornitura di mascherine, nonché per gli ulteriori atti istruttori dell’Anac non riguardanti l’idoneità protettiva dei Dpi. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto parzialmente un ricorso proposto dal Codacons. Con il ricorso in questione, l’associazione impugnava la decisione con la quale il 12 febbraio 2021 la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per contestate il diniego opposto dall’Anac alla richiesta di accesso agli atti dell’istruttoria sull’affidamento della fornitura di mascherine Fpp2 alla Only Logistic Italia. Tre le tipologie di documenti richiesti: quelli relativi all’istruttoria dell’Anac che portò alla richiesta di archiviazione dell’esposto; quelli depositati dal Dipartimento della Protezione Civile nelle proprie controdeduzioni; quelli dell’istruttoria che portò all’individuazione e alla scelta della Only Logistics Italia per la fornitura. “Le argomentazioni proposte dall’amministrazione a sostegno del diniego all’accesso – si legge nella sentenza – possono trovare condivisione nella parte in cui fanno riferimento alla terzietà del Codacons rispetto ai documenti relativi all’istruttoria posta in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha portato all’individuazione e scelta della Only Logistics Italia per la fornitura di mascherine, ma non anche agli ulteriori documenti richiesti, vale a dire quelli che hanno condotto alla richiesta di archiviazione sull’esposto presentato dal Codacons e quelli depositati dal Dipartimento della Protezione Civile nelle proprie controdeduzioni”. Secondo i giudici “l’interesse alla tutela della salute prospettato dal Codacons non assume significatività ai fini dell’accesso agli atti della procedura di affidamento posta in essere dal Dipartimento della Protezione civile e conclusasi con l’individuazione della Only Logistics Italia”; l’interesse è invece “sufficiente a radicare in capo al Codacons il diritto all’ostensione agli ulteriori atti richiesti, vale a dire a quelli acquisiti dall’Anac nel corso del procedimento istruttorio e alle controdeduzioni presentate in tale ambito dal Dipartimento della Protezione civile, tenuto conto che l’istruttoria ha riguardato anche la correttezza delle verifiche di conformità delle mascherine poste in essere all’atto della consegna dei prodotti”. Rispetto a questa documentazione, secondo il Tar “la richiesta del Codacons, essendo ricollegata all’interesse alla tutela della salute, non può essere respinta in ragione della carenza di legittimazione dell’associazione per l’inammissibilità di un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione”. (ANSA).

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
WordPress Lightbox