10 Giugno 2012

COSTA CONCORDIA: IL TRIBUNALE DI VARESE BOCCIA L’INDENNIZZO DA 11.000 EURO PROPOSTO DA COSTA CROCIERE PER IL NAUFRAGIO DEL GIGLIO

COSTA CONCORDIA: IL TRIBUNALE DI VARESE BOCCIA L’INDENNIZZO DA 11.000
EURO PROPOSTO DA COSTA CROCIERE PER IL NAUFRAGIO DEL GIGLIO

IL GIUDICE NEGA AI GENITORI DI UN MINORE L’AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE
PER CONTO DEL FIGLIO UNA TRANSAZIONE CHE NON TIENE CONTO DEI DANNI
SOGGETTIVI

IL CODACONS: ANCHE LA GIUSTIZIA ITALIANA RICONOSCE COME GLI 11MILA EURO
DI INDENNIZZO DATI “GRAZIE” ALLA MEDIAZIONE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI SIANO
UNA ELEMOSINA

Finalmente anche la giustizia italiana riconosce come gli 11mila euro proposti da Costa Crociere ai passeggeri della Concordia come indennizzo per il naufragio del Giglio rappresentino – come sostenuto sempre dal Codacons – una elemosina.
Il Giudice tutelare del Tribunale di Varese, infatti, ha negato ai genitori di un ragazzo minorenne presente sulla nave al momento del disastro, l’autorizzazione ad accettare per conto del figlio la transazione proposta da Costa Crociere.
Scrive il giudice Giuseppe Buffone motivando la sua decisione:  “Questo giudice tutelare reputa che non sussistano sufficienti elementi per autorizzare la transazione. La somma, infatti, va a coprire “tutti i danni” sofferti dai minori e, quindi, anche quelli non patrimoniali. Vi è, però, quanto a questi ultimi, che un evento traumatico, quale quello oggetto di autorizzazione, ha evidente vocazione plurioffensiva, non solo in senso soggettivo (più danneggiati), ma anche in senso oggettivo (più beni giuridici lesi). In altri termini, nel filtro del risarcimento, deve tenersi conto: delle sofferenze soggettive (orbitanti nel concetto di “danno morale”) e dell’eventuale danno biologico (anche meramente psichico)”.
Il Tribunale riconosce quindi ufficialmente ciò che il Codacons ha sempre sostenuto: il vergognoso indennizzo da 11mila euro proposto da Costa Crociere e avallato da alcune associazioni dei consumatori con il sostegno della Confindustria, è assolutamente insufficiente e inidoneo a risarcire tutti i danni, oggettivi e soggettivi, subiti dai passeggeri della Concordia, e rappresenta un beneficio più per la compagnia di navigazione che per i viaggiatori.

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