CONSULTA: DOMANI LA CORTE COSTITUZIONALE DECIDE SUL BLOCCO DELLE NOMINE DA PARTE DEL PARLAMENTO
IL
PRESIDENTE CODACONS CARLO RIENZI SOLLEVA UN UNA CAUSA PENDENTE
QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’ DELLE NORME CHE NON PREVEDONO UN TERMINE
MASSIMO DI STALLO DEL PARLAMENTO
Domani 7 ottobre i giudici della Corte Costituzionale saranno chiamati a pronunciarsi sul blocco delle nomine dei due componenti laici della Consulta da parte del Parlamento. Nell’ambito di una causa pendente promossa dal Presidente Codacons, Carlo Rienzi, e relativa alla legittimità costituzionale dell’impianto normativo riguardante il riconoscimento della parità scolastica per gli istituti c.d. paritari, è stata infatti sollevata questione di legittimità costituzionale anche in merito alle norme che non prevedono un termine massimo di stallo del Parlamento o sistemi alternativi di nomina quando si creano empasse come quello attuale.
“Attualmente la Corte medesima si trova in una situazione di incompletezza e di stallo per la mancata nomina, tra gli altri, di alcuni suoi componenti, non trovando le forze politiche parlamentari alcun accordo circa la loro nomina – scrive il Codacons nell’istanza – La questione appare rilevante in quanto l’interpretazione del complesso normativo all’esame della Corte, coinvolgendo valori di libertà e di parità tra scuole pubbliche e private anche religiose, non potrebbe essere validamente decisa senza l’apporto decisionale della completa componente parlamentare, tanto più che la composizione del Parlamento attuale è molto diversa da quello che ha nominato i Giudici in carica sia per struttura sociale che “ideologica”, e la legittima e completa composizione della Corte è condizione per la legittimità del giudizio da adottare”
La paralisi sulle nomine che si è venuta a determinare, mina gravemente il diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) nonché del giusto processo (art. 111) e le stesse norme riguardanti la durata e le funzioni proprie della Corte (art. 135 e 137), nella parte in cui non prevedono una modalità alternativa in caso di stallo nelle nomine.
L’art. 16 sec. co della legge del 1953, laddove consente il funzionamento della Corte con almeno 11 giudici, non può giammai essere portato a sostegno della legittimità dell’attuale funzionamento della Corte in quanto esso è stato previsto solo per sopperire a improvvise e involontarie assenze o impedimenti contingenti che devono essere possibili sia per i giudici eletti dal Parlamento che per le altre categorie di nominati, ma mai può costituire giustificazione della assenza quasi del 50% della componente parlamentare.
Per tale motivo il Presidente Codacons Carlo Rienzi ha chiesto alla Corte Costituzionale di “dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art.1 e 16 della legge nr. 87 del 1953, nonché degli artt. 3 legge n. 2 del 1967 e 26 della legge n. 20 del 1962 e delle altre norme vigenti, per contrasto con gli artt. 24, 111, 135 e 137 della Costituzione nella parte in cui non prevedono un termine temporale alla mancata nomina della componente parlamentare dei Giudici costituzionali e nemmeno la possibilità di nominare, in via alternativa, in caso di membri dimissionari della Corte ovvero alla scadenza del mandato, i propri membri facendo ricorso ad altri sistemi, come le commissioni parlamentari, l’abbassamento del quorum, la votazione palese, o l’affidamento alla stessa Corte o ad Autorità indipendenti nominate con la maggioranza dei due terzi dal Parlamento di designare anche temporaneamente i Giudici mancanti”.
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