Con il Fisco sette anni di svantaggi
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fonte:
- Il Sole 24 Ore
La disparità di trattamento tributario tra i fondi comuni compirà sette anni il 3 agosto prossimo. Difficile dire se, per allora, avremo un rimedio al disallineamento tra prodotti italiani e stranieri, che dall`estate 2001 vivono fiscalmente parlando su piani diversi. Sotto l`attenzione di tutti, peraltro: ministri e viceministri dell`Economia, Governatori della Banca d`Italia, responsabili delle massime autorità del risparmio si sono avvicendati in questi anni, da tutti gli uffici e da tutti gli schieramenti politici, nel sostenere l`urgenza di un intervento parificatore. Che però non è mai arrivato. Mentre aumentavano, tra un disegno di legge e l`altro, la sfiducia dei risparmiatori e i problemi connessi alla gestione di un sistema fiscale zoppo. La vicenda nasce il 3 agosto 2001, quando il Tar Lazio, accogliendo il ricorso del Codacons, sospese l`applicazione del decreto ministeriale sull`equalizzatore,in funzione solo dal gennaio precedente. L`equalizzatore era una formula matematica che serviva a rendere uguali i livelli di prelievo tra i due criteri che, dal luglio 1998, guidano la tassazione degli investimenti. Ci sono infatti, ancora oggi, investimenti tassati al realizzo (differenza di valore all`acquisto e alla vendita) e investimenti tassati sul maturato (ogni annoil risparmiatore paga imposte o matura crediti secondo le oscillazioni di valore). La riforma progettata da Vincenzo Visco nel `98 aveva previsto l`equalizzatore, con il quale i fondi esteri avrebbero pagato imposte al realizzo, ma correggendo l`imponibile in modo da subire lo stesso prelievo dei colleghi italiani. Pur affascinante come concetto, l`equalizzatore mostrò già prima del debutto problemi notevoli. In primo luogo, la poca trasparenza (la formula per correggere l`imponibile si comprendeva a malapena se in possesso della maturità scientifica); in secondo luogo, considerando tutti i periodi di possesso di una quota, poteva arrivare a tassare le vendite in perdita, se negli anni quegli investimenti avevano avuto corsi brillanti, pur chiudendo in negativo. L`ordinanza 4971 del Tar Lazio non scatenò quindi troppi rimpianti e l`equalizzatore venne abrogato da Giulio Tremonti, con il decreto legge 350 dell`autunno 2001. Tutti confidavano, però, in un intervento più ampio per rimediare al disallineamento e lo stesso Tremonti lo ipotizzò ( invano) nella delega per la riforma fiscale. Oggi, il risultato di gestione dei fondi italiani (cioè l`incremento di valore che il fondo matura via via nel corso dell`anno) continua a subire un`imposta del 12,5%, che il gestore preleva direttamente dal fondo e che incide sulla quotazione giornaliera (si veda anche l`altro articolo). Se la quotazione scende, il gestore calcola, nella quota, un credito d`imposta pari al 12,5% della perdita; credito tutt`altro che liquido ed esigibile, perché sarà utilizzabile solo se e quando il fondo riprenderà quota. I fondi esteri, invece, non subiscono tassazione all`origine e solo quando l`investitore riscatta viene tassato al 12,5% sul guadagno effettivamente realizzato. Con tre effetti: 1) le quotazioni non sono confrontabili perché, quando i mercati crescono, i fondi italiani sono sottostimati a causa dell`imposta; quando i mercati scendono, sono sovrastimati, perché condizionati dal credito d`imposta; 2) il prelievo annuale dell`imposta riduce la liquidità che il gestore può reinvestire, a favore dell`investitore; 3)se l`investitore riscatta in un momento di crisi, il gestore deve corrispondergli anche la parte di valore della quota costituita dai crediti d`imposta. I fondi esteri hanno poi un ulteriore vantaggio su quelli nazionali, perché le minusvalenze realizzate dall`investitore al riscatto si possono utilizzare per compensare eventuali guadagni su altri strumenti. Mentre queste differenze restavano intatte negli anni, il legislatore ha se non altro evitato di ripetere l`errore. I fondi immobiliari, ad esempio, non sono soggetti a imposte e solo al riscatto della quota l`investitore pagherà il 12,5% sui proventi conseguiti, mentre se decide di vendere la quota avrà un capital gain soggetto al 12,5% o – se vende in perdita – minusvalenze compensabili con altre plusvalenze dello stesso tipo. RIFORMA SMARRITA All`abolizione dell`equalizzatore non è mai seguito il riordino complessivo, annunciato più volte.
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