19 Febbraio 2003

Commento al Manifesto per una Scuola Sicura a cura di Mimmo Didonna, responsabile sportello Scuola Sicura del Codacons

Commento al Manifesto per una Scuola Sicura a cura di Mimmo Didonna, responsabile sportello Scuola Sicura del Codacons

Dal Manifesto per una scuola sicura redatto il 19 febbraio scorso dal coordinamento dirigenti scolastici CGIL-CISL di Milano e provincia (http://www.cgilscuola.it/rubriche/Dirigenti%20scolastici/i_dirigenti_scolastici_di_milano.htm ), si evince con chiarezza, almeno per la provincia di Milano (i dati ufficiali confermano che il fenomeno è sostanzialmente omogeneo su tutto il territorio nazionale), lo stato in cui vertono gli edifici scolastici e la necessità del coinvolgimento dei genitori e dell’utenza e, quindi, anche delle associazioni e comitati costituite/i dagli utenti qual’è il Codacons. Nell’apprezzare l’organica disamina effettuata dai D.S. giova ricordare, però:
che la messa a norma degli edifici scolastici e l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria, di competenza degli EE.LL., è solo una piccola (titolo II del D.Lgs. 626/94 – luoghi di lavoro) parte del complesso mondo comunemente detto "igiene e Sicurezza" sancita dalla norma 626/94 http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo626_94.pdf . Tutti gli altri obblighi previsti (valutazione dei rischi ed eliminazione, gestione delle emergenze, organizzazione del lavoro, sostanze pericolose utilizzate nei laboratori, attrezzature di lavoro e di studio, video terminali, igiene, ecc., ecc,) sicuramente rimangono in capo al datore di lavoro della scuola ovvero il D.S.. Se gli EE.LL. hanno ottenuto la proroga fino al 2004 per eseguire i lavori di adeguamento, nel frattempo, il datore di lavoro della scuola, se vuole tenere aperta l’istituzione, in ossequio al comma 3 dell’art. 31 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96, con metodi alternativi DEVE garantire un EQUIVALENTE livello di sicurezza. Infatti, anche la parte III della carta dei servizi scolastici http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html pone a carico del D.S. l’obbligo di garantire agli utenti un ambiente confortevole, igienico e principalmente sicuro proprio perché l’igiene e sicurezza non si garantisce con la sola messa a norma degli edifici scolastici ma anche, se non principalmente, con la creazione della “Cultura della Sicurezza” http://www.ispesl.it/informazione/rassegna/carta2000.htm e l’organizzazione del lavoro. Gli ambienti possono anche essere sicuri ma se il modus operandi è sbagliato, si vanifica tutto. Gli utenti hanno e devono avere (ed è giusto che sia così) un unico interlocutore! Il datore di lavoro. Quest’ultimo, poi, fa da raccordo, da coordinatore e da supervisore anche avvalendosi dello strumento della conferenza dei servizi di cui alla Legge 241/90 http://www.edscuola.it/archivio/trasparenza.html (trasparenza nella P.A.).
Con lo stesso spirito è stato costituito l’ufficio unico per le imprese presso i comuni quale unico interlocutore per le aziende;   La normativa in vigore antecedentemente l’avvento della 626 (DPR 547/55 -antinfortunistica e DPR 303/56 -igiene), tra l’altro ancora vigente e mai abolita ed anch’essa applicabile alle istituzioni scolastiche (articoli 1 di ambedue i DPR), intesa non solo applicabile ai soli edifici ma anche come norme antinfortunistiche di esercizio, poneva e tuttora pone in capo ai datori di lavoro (articoli 4 di ambedue i DPR) precisi obblighi.
Il D.M. LL.PP. 18/12/1975 http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm181275.html (Indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica), ancora in vigore ad opera dell’art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96 http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l023_96.html , per gli enti proprietari degli edifici scolastici prevede l’obbligo del rispetto di quanto previsto dal DPR 547/55 ma limitatamente alla costruzione ed al mantenimento in buono stato delle opere. Le norme di esercizio (organizzazione del lavoro, addestramento, ecc.) anche ivi previste restano comunque sempre a carico dei datori di lavoro della scuola nel tempo succedutesi alla stregua di un’azienda privata. In merito si veda il parere dello SPESAL dell’ASL BA/4 https://www.codacons.it/scuola/ausl_1.html e la sentenza del TAR PUGLIA https://www.codacons.it/scuola/tar_puglia_229.rtf ;   La fornitura e la manutenzione degli edifici scolastici è si un obbligo in capo al proprietario, ma che, così come avviene per il proprietario di un appartamento o locale dato in affitto o in comodato d’uso gratuito, anche il Comune o la Provincia non è costantemente e sempre presente in tutte le scuole e che quindi non può conoscere l’effettivo stato dell’edificio e che pertanto è obbligo del conduttore (D.S.) verificare e richiedere (con le previste forme – art. 4 comma 12 D. Lgs. 626/94) al proprietario i lavori necessari, compresa l’esecuzione della manutenzione ordinaria dell”edificio e degli impianti qualora non automaticamente effettuata dall’ente obbligato. In fin dei conti, il responsabile dell’attività, dei lavoratori e degli utenti , è pur sempre il Dirigente Scolastico. Questi, solo se ha correttamente adempiuto al precitato comma 12, compreso la messa in mora (raccomandata con ricevuta di ritorno ) dell’ente obbligato, si può considerare esente da rilievi in quanto, in qualsiasi momento, può dimostrare di aver adempiuto a quanto previsto dalla Legge ma limitatamente alla questione di esecuzione dei lavori di adeguamento e non anche esteso alle norme di esercizio ed in particolare al precitato obbligo del D. di L. di garantire, comunque e con metodi alternativi (ndr. Ai lavori di adeguamento), un equivalente livello di sicurezza. E’ ovvio che, qualora i rischi risultino essere sufficientemente alti, è preciso obbligo del datore di lavoro interdire l’accesso delle persone a quei luoghi o a quelle attività che potenzialmente potrebbero incidere sulla incolumità degli utenti, dei lavoratori e sulla integrità dell’ambiente e della popolazione, giusta previsione art. 3 (misure generali di tutela) e art. 2 (definizioni) comma 1 lettera G (prevenzione) del D. Lgs. 626/94. Prevenzione: Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente.   Es. Far funzionare una caldaia senza che sia stata effettuata la manutenzione prevista e il controllo dei fumi, si inquina l’ambiente e si fa ammalare la popolazione. La caldaia è si fornita dall’ente locale ma chi la fa funzionare (senza carte a posto) è il D.S. che la utilizza.
Nella speranza di aver positivamente contribuito alla futura risoluzione del problema scuola sicura e nel rendersi disponibile ad un eventuale proficuo confronto per il bene dei NOSTRI figli, saluto cordialmente. Mimmo DIDONNA – Codacons Area tematica "Scuola Sicura"  

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