12 Aprile 2002

«Come posso ridurre il tasso bancario?»

«Come posso ridurre il tasso bancario?»

«Ecco che cosa prevede la legge in materia»


Ho stipulato nel 1992 un mutuo al tasso fisso del 22 per cento annuo da restituire in 30 rate semestrali; nel luglio del corrente anno il tasso di interesse per le rate a partire da quella con scadenza 01/07/2001, mi è stato ridotto all`8 per cento in virtù della legge 24/2001. Cosa si può fare per ottenere una riduzione del tassi anche per le rate precedenti visto che il tasso da me pagato del 22 per cento risulta essere sempre oltre la soglia stabilita dalla legge antiusura?

(Risponde il dottor Salvatore Avveduto, responsabile sportello bancario del Codacons)


«Prima dell`entrata in vigore della legge 24/2001, alcune sentenze della Corte di Cassazione avevano acceso grosse speranze per i mutuatari che avevano pagato, e continuavano a farlo, tassi di interesse divenuti superiori alla soglia usuraria stabilita ai sensi della legge 108/96.
In particolare, la sentenza che ha destato più clamore è stata quella della Corte di Cassazione sezione I n. 14899/2000, con la quale il Supremo collegio, facendo seguito ad un orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, che andava consolidandosi, ha decretato l`applicazione della legge 108/96 (cosiddetta legge antiusura) anche ai rapporti di mutuo stipulati anteriormente all`entrata in vigore della stessa legge. La conseguenza di tale principio era l`applicazione a tutti i mutui, i cui tassi di interesse fossero stati, dopo l`entrata in vigore della legge 108/96, superiori alla soglia usuraria, della sanzione di cui al secondo comma dell`articolo 1815 del codice civile, che sancisce che se sono convenuti interessi usurari nulla è dovuto. E` ormai storia di come le conseguenze della possibile applicazione di tale principio hanno a tal punto scosso il sistema bancario politico ed economico che alla fine è stata trovata una soluzione legislativa (con la legge 24/2001) che ha radicalmente paralizzato l`interpretazione che la Corte di Cassazione aveva delineato. La legge 24/2001 ha infatti dato un taglio al passato stabilendo la riduzione automatica (8 per cento per la prima casa, 9,96 per le altre tipologie) soltanto dei tassi di interesse divenuti superiori alla soglia usuraria a partire dalla data del 3-1-2001. Per i tassi, ancorchè usurari, anteriori a tale data è stata fornita un`interpretazione autentica della legge antiusura, la quale ha stabilito che si intendono usurari solo gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Con tale interpretazione si è stabilito che i tassi di interesse convenuti con contratti stipulati prima dell`entrata in vigore della legge 108/96 (antiusura), anche se divenuti superiori ai tassi soglia sono pienamente validi. La legge 24/2001 ha subito destato la giusta protesta di tutte le associazioni di consumatori, a cui era stata tolta la possibilità di veder riconosciuti i loro diritti avendo pagato tassi di interesse elevatissimi e superiori alla soglia usuraria. Numerosi tribunali d`Italia hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge 24/2001 e solo a distanza di circa un anno la Corte Costituzionale si è pronunciata accogliendo solo in parte le ragioni dei consumatori. La Corte ha stabilito l`illegittimità della legge in questione solo per la parte in cui prevede la sostituzione del tasso dell`8 per cento (per la prima casa) e del 9,96 per le altre tipologie a partire dal 3 gennaio 2001 anzichè dal 31 dicembre del 2000. La Corte ha ritenuto irragionevole prevedere un tasso di sostituzione da applicarsi due giorni dopo (3-1-2001) l`entrata in vigore del decreto 394/2000 (poi convertito nella legge 24/2001). E` chiaro che in questo modo chi aveva dei mutui con rate in scadenza al 31-12-2000 beneficerà della riduzione del tasso di interesse con quello di sostituzione e potrà quindi chiedere alla banca la restituzione di quanto già pagato in più. Sembra a tal punto che con tale decisione la Corte Costituzionale abbia definitivamente voluto escludere il rimborso degli interessi sulle rate scadute anteriormente al 31-12-2000 il cui tasso di interesse sia risultato superiore ai tassi soglia previsti in attuazione della legge 108/96».

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