CODACONS «Medici e infermieri azione collettiva per i risarcimenti»
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fonte:
- La Sicilia
Parte da Catania l’azione dell’ufficio legale del Codacons per venire incontro a medici e infermieri che hanno contenziosi con le rispettive aziende sanitaria di lavoro. Il Codacons ha infatti istituito un apposito sportello, con sede a Catania in via Musumeci 171, per fornire informazioni e assistenza (tel.- 095441010 e-mail: [email protected]) al quale medici e infermieri potranno rivolgersi per avviare le richieste di risarcimento nei confronti delle loro aziende qualora siano stati oggetto di contenziosi o provvedimenti disciplinari che ritengono ingiusti. L’ufficio legale dell’associazione è disponibile ad e-saminare i casi che vorranno essere esposti per cercare una soluzione che possano far riconoscere i diritti dei sanitari. E per avvalorare quanto sostenuto dall’associazione rende nota la nuova vittoria e il risarcimento di oltre 30 mila euro ottenuto al Tribunale del Lavoro di Siracusa da un infermiere, assistito dall’avv. Salvatore Raciti, componente dell’Ufficio Legale Regionale. La sentenza n. 691/2020 ( giudice Filippo Favale) ha accertato l’inadempimento contrattuale dell’Azienda presso cui l’infermiere lavorava ed il diritto di questi al relativo risarcimento per, scrive il giudice della sentenza, “il costante, ordinario e reiterato sforamento del limite previsto dalla legge di 6 turni/mese,e cioè u-n’eccezionaleeccezionale adibizione del ricorrente a turni di reperibilità oltre il limite contrattuale” L’avvocato Raciti spiega che questa sentenza, divenuta definitiva per mancata impugnazione, si inserisce nel solco della sentenza della Cassazione n. 13935/2015 e della sentenza n. 160/2016 emessa dal Tribunale del Lavoro di Enna relativamente al personale medico. Alla luce di queste sentenze, il Codacons propone una azione collettiva per contrastare la prassi illegittimamente praticata dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di esigere dal proprio personale, medico ed infermieristico, l’espletamento di turni di pronta disponibilità in eccesso rispetto a quelli previsti dalla legge. Avviene infatti che, malgrado il CCNL preveda un limite massimo di turni mensili di pronta disponibilità richiedibili ai medici (10) ed agli infermieri (6), le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere violino costantemente tali limiti data la derogabilità della norma stessa. La violazione costante di quei limiti configura infatti, secondo la Cassazione, un’ipotesi di “abuso … contrario alle clausole di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., nello svolgimento del rapporto contrattuale”.R.
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