14 Luglio 2009

Codacons: “Illegittimo prevedere taglio del 20%, la delibera va sospesa”

Tassa sui rifiuti solidi urbani per i garage Codacons: «Illegittimo prevedere taglio del 20%, la delibera va sospesa»

 
 Il Comune, con delibera del Consiglio datata 1 aprile, accogliendo le contestazioni di illegittimità avanzate dal Codacons, ha previsto una riduzione del 20% dell’importo calcolato sulla tassa sui rifiuti solidi urbani per i proprietari di garage dal momento che si tratta di spazi che, per loro natura, sono assimilabili solo in parte alle abitazioni per le quali il tributo si applica ovviamente in misura intera.  Il Codacons ha fatto ricorso al Tar di Catania, predisposto dagli avvocati Floriana Pisani e Domenico Fabiano che, nel segnalare l’illegittimità del provvedimento, ricordano che la circolare 22 giugno 1994 n. 95/E della direzione generale Fiscalità Locale ha chiarito che devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l’applicazione della tassa quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell’uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni ed a utilizzi marginali. I giudici tributari in molteplici occasioni hanno chiarito che gli spazi adibiti a garage non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti solidi urbani. Nel ricorso gli avvocati evidenziano che, laddove l’imposizione fosse legittima, non vi sarebbe spazio per la contrattazione volontaria per il conseguente danno erariale, laddove invece la richiesta di pagamento non fosse legittima l’amministrazione in autotutela dovrebbe procedere all’annullamento delle pretese economiche senza tentare ?ingiusti arricchimenti?.  Pertanto il Codacons chiede la sospensione cautelare della delibera impugnata.
 

 

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