Cnvegno sul fenomeno dell“`anatocismo“
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fonte:
- l`Adige
Il Codacons regionale ha organizzato per giovedì prossimo 29 marzo un importante convegno sul fenomeno dell“`anatocismo“, il sistema delle banche che consiste nella somma degli interessi con il capitale che a sua volta si accresce e sul quale vengono poi riconteggiati i nuovi interessi. In termini estremamente succinti gli interessi sugli interessi, una “pratica“ degli istituti di credito che una sentenza della Cassazione di tre anni or sono ha dichiarato illegittima. Dando la stura a decine di cause, anche in Trentino, o a spontanei rimborsi da parte delle stesse banche che preferiscono non correre rischi e trovarsi nelle peste per via di una sentenza del tribunale. Le storie personali su questa vicenda non mancano. D.C., un imprenditore di Rovereto, era titolare da anni di un conto corrente di corrispondenza presso un noto istituto di credito. Verso la fine degli anni `90, con l`aumentare delle dimensioni della sua impresa, si fa accordare dalla banca svariate linee di credito. Aperture di credito, fidi per anticipo, portafoglio salvo buon fine e similari. Gli addebiti ed accrediti di tutte queste linee di credito transitano sul conto corrente a cui si è fatto cenno. Un bel giorno, verso il 2003, cambia il direttore della banca e tutto d`un tratto il nostro imprenditore diventa un cliente poco gradito. La banca revoca i fidi all`imprenditore e minaccia azioni giudiziarie. Quel che è più, pretende il pagamento di oltre cinquecento milioni di lire d`allora, poco più di 250 mila euro dei giorni nostri. Ma i conti al nostro imprenditore non tornano. Decide allora di far causa alla banca e non si ferma alle parole ma passa ai fatti. Nella sua citazione a giudizio osserva come l`istituto di credito abbia calcolato gli interessi sugli interessi passivi a scadenze trimestrali, praticando il c.d. anatocismo, pratica ritenuta illegittima dalla Cassazione, come la banca abbia rinviato per la determinazione dei tassi di interesse alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, contro il chiaro disposto di legge che vieta simili rinvii, come ancora abbia applicato tassi debitori superiori a quelli previsti dalla legge senza espresso accordo scritto, come infine abbia applicato interessi che in qualche occasione superano il c.d. tasso soglia oltre il quale divengono usurari. Lamenta ancora l`indebita percezione da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto, in quanto non dovute. Nel corso del giudizio il giudice accerta la fondatezza di buona parte delle doglianze dell`imprenditore, ma emergono fatti se possibile ancor più gravi: assegni regolarmente incassati dall`imprenditore e transitati sul conto corrente senza che vi sia traccia dell`incasso, addebiti per assegni mai tratti dall`imprenditore, etc. Nel frattempo la banca, nonostante tiri aria di tempesta e le cose non è che si mettano particolarmente bene, e nonostante la causa sia iniziata da un paio d`anni, decide di forzare la mano e segnala l`imprenditore alla Centrale Rischi della Banca d`Italia come persona insolvibile. Il che significa che se solo l`imprenditore in questione, o chiunque altro nella sua situazione, chiede un prestito o altro risulta insolvente. Con notevoli danni sotto il profilo economico per la sua attività commerciale. L`imprenditore vince la prima causa, vede ridurre da oltre 250 mila a poco più di 100 mila euro la pretesa della banca, ed avvia una seconda causa per il risarcimento del danno arrecato dall`indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca d`Italia.
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