7 Luglio 2016

Clausole mutuo poco chiare Banca risarcisce il cliente

Clausole mutuo poco chiare Banca risarcisce il cliente
diversi casi la codacons impegnata a far rispettare i diritti dei cittadini

• Le clausole del mutuo non sono chiare e la Banca deve restituire oltre 50 mila euro. Clamorosa decisione del Tribunale di Brindisi, che, in persona del Giudice Coppola, con sentenza n.1242/2016 pubblicata il primo luglio, ha dichiarato la nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza e indeterminabilità dell’ o ggetto del contratto, con conseguente condanna della Banca alla restituzione, in favore dei mutuatari, della somma di 50.781,30 euro, indebitamente incassata. “L’ indeterminatezza non comporta la nullità dell’ intero contratto ma la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art.1284 cc, terzo comma – ha chiarito l’ Avv. Vincenzo Vitale, re sponsabile del Codacons Brindisi, che ha rappresentato i mutuatari nel giudizio – per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale. Le clausole dei mutui concessi in valuta nazionale ma indicizzati alla valuta estera, non sempre espongono in modo trasparente la modalità della conversione nonché il funzionamento in concreto del meccanismo di conversione della valuta estera. Tale indeterminatezza – ha aggiunto il legale – non riguarda soltanto i prestiti indicizzati a valute estere, è, quindi, opportuno valutare per tutti i contratti se il complesso delle condizioni pattuite consenta o meno di individuare una metodologia di calcolo dell’ interesse chiara e che sia coerente ed univoca, altrimenti le clausole sono nulle per indeterminatezza o indeterminabilità del loro oggetto, ex artt. 1418, 1346 cc.”. Il Tribunale di Brindisi è stato chiamato a pronunciarsi su una controversia relativa ad un mutuo fondiario a tasso variabile che determinava gli interessi sulla base delle condizioni che la Banca aveva concordato in un finanziamento estero utilizzabile anche in D.M. (Deutsche Mark) tramite il Banco di Roma ed IMI Capital Markets, ed ha ritenuto, quindi, che il tasso convenuto fosse inidoneo alla sua precisa individuazione, trattandosi di riferimenti generici dai quali non emergeva con chiarezza le previsione che le parti intendevano richiamare con la loro pattuizione. “Colui che stipula un mutuo – conclude Vitale – deve avere contezza del costo complessivo dell’ operazione finanziaria e in particolare del tasso di interessi che sarà chiamato a pagare”. Si apre, quindi, una possibilità concreta per tutti i mutuatari che hanno contratto i prestiti a tasso variabile di ottenere la restituzione di tutti gli interessi eccedenti il tasso legale.

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