Class action, via definitivo al restyling Ecco cosa cambia nelle azioni collettive
-
fonte:
- Il Gazzettino
LA RIFORMA ROMA La class action esce dal Codice del consumo ed entra nel Codice di procedura civile, diventando così uno strumento di più ampia applicazione. Ieri il Senato, con 206 voti a favore, ha approvato definitivamente la legge che modifica la norma in vigore nel nostro ordinamento dal 2005 che già dava la possibilità ai cittadini di esercitare un’ azione collettiva risarcitoria contro diritti lesi da parte di un’ impresa, ma da tanti considerata inadeguata. Soddisfatto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: «Introdotti maggiori strumenti a tutela dei diritti lesi dei cittadini». Con la riforma possono promuovere una class action tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di «diritti individuali omogenei» (ma non ad «interessi collettivi»). Sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della classe, nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come fine la tutela dei suddetti diritti e che sono iscritte in un elenco del ministero della Giustizia. Destinatari dell’ azione di classe sono le imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità (non la pubblica amministrazione). Il giudice competente è individuato nel cosiddetto tribunale delle imprese. La procedura si articola in tre fasi: ammissibilità dell’ azione, decisione sul merito, liquidazione delle somme dovute agli aderenti all’ azione. Per quanto riguarda i tempi la riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull’ ammissibilità dell’ azione; la relativa ordinanza va pubblicata entro 15 giorni ed è reclamabile entro 30 giorni in Corte d’ appello, che decide, in Camera di consiglio, con ordinanza entro 30 giorni. Il tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti è in corso un’ istruttoria davanti ad un’ autorità indipendente o a un giudice amministrativo. COME E QUANDO ADERIRE Per le modalità di adesione è prevista una procedura informatizzata nell’ ambito del portale dei servizi telematici gestito dal ministero della Giustizia. Tra le novità c’ è la possibilità di aderire alla class action non solo nella fase successiva all’ ordinanza, ma anche in quella che segue la sentenza, entro determinati termini. Il resistente (l’ impresa) ha l’ obbligo di anticipare le spese. Gli aderenti, però, dovranno versare una determinata somma a titolo di fondo spese. La legge non è retroattiva, quindi le nuove disposizioni si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della entrata in vigore mentre a quelle precedenti continuano ad applicarsi le disposizioni pre-vigenti. Soddisfatta l’ Unione Nazionale Consumatori: «È un passo avanti». Non la pensano così Mc (Movimento consumatori) e il Codacons, che definisce la nuova class action «una farsa». Tra le critiche la mancata introduzione del «danno punitivo, una condanna del resistente proporzionata al fatturato e all’ utile conseguito». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
giusy franzese
-
Sezioni:
- Rassegna Stampa
-
Aree Tematiche:
- CLASSACTION
-
Tags: Class action
