13 Novembre 2015

Class action, l’ istituto statunitense è in Italia poiché introdotto dalla legge finanziaria del 2008

Class action, l’ istituto statunitense è in Italia poiché introdotto dalla legge finanziaria del 2008 

in caso di accoglimento il tribunale adito liquida le somme definitive dovute o stabilisce il criterio di calcolo delle stesse
Si tratta di un istituto di matrice statunitense, recentemente introdotto in Italia con la legge Finanziaria 2008 e disciplinato dall’ art. 140 bis del Codice del consumo, mercè il quale una collettività di istanti attiva un unico giudizio a tutela di diritti individuali omogenei e/o interessi collettivi, al fine di ottenere l’ accertamento di responsabilità della controparte convenuta ed, eventualmente, la condanna al risarcimento del danno subito. L’ iniziativa giudiziale, in questi casi, risulta tendenzialmente più snella rispetto a quella ordinaria, sin dal momento del conferimento dell’ incarico: l’ adesione alla class action, per quanto previsto dal codice del consumo, può avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata e/o fax. Al di là delle formalità di adesione, il giudizio in occasione della prima udienza subisce un vaglio di ammissibilità, superato il quale il Tribunale fissa termini e modalità per dare la più opportuna pubblicità al giudizio, ai fini della tempestiva adesione di tutti gli appartenenti alla classe. Il procedimento obbedisce agli ordinari criteri di rispetto del contraddittorio e di equa, efficace e sollecita gestione del processo. In particolare, in caso di accoglimento, il Tribunale adito liquida, ai sensi dell’ articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’ azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle stesse. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti di coloro che abbiano fatto adesione all’ azione medesima. Le prime pronunzie di accoglimento sono davvero recenti Lo strumento di tutela comincia in questi anni ad essere oggetto delle prime pronunzie innanzi ai Tribunali italiani. Il primo precedente, in particolare, è costituito da una sentenza del Tribunale di Napoli, che ha riconosciuto tutela risarcitoria ad un gruppo di turisti in viaggio per Zanzibar (la vicenda era divenuta di dominio pubblico dopo che dei fatti si era occupata la tra smissione “Striscia la notizia” – Tribunale di Napoli, 28 febbraio 2013). Allo stato, risulta esser stata avviata azione da parte di un’ associazione di categoria, la quale mirerebbe alla tutela dei diritti dei possessori delle automobili del gruppo Volkswagen (comprese quelle a marchio Skoda, Dacia, Audi e Seat) con motorizzazione 2.0 o 3.0 diesel acquistate a partire dal 2009, i quali hanno subito un duplice danno, patrimoniale e non patrimoniale. La causa, proposta da parte del Codacons, pare abbia raccolto migliaia di adesioni, ed è stata presentata innanzi al Tribunale di Venezia in favore di tutti i possessori delle automobili del gruppo Volkswagen con motorizzazione 2.0 o 3.0 diesel, comprese quelle con medesimo motore vendute a marchio Skoda, Audi e Seat. L’ azienda dovrà comparire davanti ai giudici l’ 11 febbraio 2016 per rispondere alle richieste di risarcimento dei consumatori.

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