13 Novembre 2014

CENTRALE RISCHI DI BANKITALIA

CENTRALE RISCHI DI BANKITALIA

di PIERLUIGI MORENA* È frequente l’ ipotesi della segnalazione degli utenti bancari alla Centrale rischi della Banca d’ Italia, organismo, questo, che ha creato un sistema informativo con dati e notizie sugli affidamenti concessi dagli intermediari ai propri clienti. L’ obiettivo è migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela, innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio. In sintesi, la Centrale rischi dovrebbe favorire l’ accesso al credito per la clientela “meritevole”. Le conseguenze che derivano dall’ iscrizione all’ organismo centrale, in caso di inadempimento dell’ utente, non sono di poco conto. Si pensi alle difficoltà che possono incontrare persone fisiche e imprese nell’ accesso ai prestiti al consumo oppure a mutui presso finanziarie o istituti di credito. Spesse volte succede che la segnalazione non sia preceduta dal preavviso previsto dal testo unico bancario e dal codice di deontologia sulle informazioni creditizie il quale all’ articolo 7 fissa l’ obbligatorietà del preavviso “all’ interessato circa l’ imminente registrazione dei dati in un sistema di informazione creditizia”. L’ Arbitro Bancario ha più volte affermato, anche con recenti decisioni, come la banca che intenda segnalare un cattivo pagatore alla centrale rischi ha l’ obbligo di inviare all’ utente un preavviso utilizzando lo strumento della raccomandata oppure della posta elettronica certificata. La segnalazione non è una banale formalità: l’ Arbitro Bancario, nella decisione numero 3089 del 2012, ha spiegato come la funzione del preavviso sia quella di consentire all’ interessato di non incorrere nell’ iscrizione, ciò attraverso la contestazione del presupposto della segnalazione oppure regolarizzando la propria posizione. Al di là della forma c’ è anche la sostanza: molti tribunali hanno precisato come non vi sia automatismo tra inadempimento e segnalazione. L’ istituto di credito, quindi, deve valutare l’ entità del debito (la soglia minima è fissata in 30.000 euro) e soprattutto la situazione finanziaria complessiva dell’ utente bancario. Anche il legislatore è intervenuto per rivisitare il sistema di iscrizione degli utenti morosi cambiando le modalità di gestione delle insolvenze sanate. Il cosiddetto “decreto Sviluppo” del 2011 ha stabilito che in caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui ritardi di pagamenti già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni dalla comunicazione da parte dell’ istituto di credito ricevente il pagamento. Resta il fatto che se la segnalazione fosse illegittima o laddove la banca non fornisca la prova della comunicazione del preavviso, il moroso segnalato potrà far valere, anche con azioni cautelari, l’ irregolare iscrizione alla Centrale rischi e chiederne quindi la cancellazione. La mancanza di cautele da parte delle banche nella segnalazione alla Centrale ha, più volte, portato gli istituti a pagare cospicui risarcimenti. *Ufficio legale Codacons Campania.

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