CASO CUCCHI: CODACONS SCRIVE A MINISTRO DELLA DIFESA E COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI
DOPO PRESCRIZIONE PER ACCUSA DI FALSO DISPOSTA DALLA CASSAZIONE. CHIESTO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE VERSO I DUE CARABINIERI
Sul caso della Cassazione che nei giorni scorsi ha dichiarato prescritto il reato di falso per i carabinieri Roberto Mandolini e Francesco Tedesco già condannati in uno dei processi per la morte di Stefano Cucchi, il Codacons ha inviato oggi una istanza al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e al Comando Generale dei Carabinieri chiedendo, laddove già non adottati, nuovi procedimenti disciplinari verso i due imputati.
“Il Codacons intende rappresentare alle intestate Autorità i fatti emersi a conclusione dei molteplici filoni procedimentali succedutisi in relazione alla morte di Stefano Cucchi affinché si valuti, mediante un’indagine conoscitiva, se possano emergere ipotesi di responsabilità extra-penale ovvero disciplinare a carico del Maresciallo Roberto Mandolini per non essere intervenuto ad impedire, pur potendo e nella conoscenza dei fatti, che i soggetti sottoposti alla sua direzione e sorveglianza commettessero il reato di omicidio preterintenzionale e considerato altresì che a carico dello stesso Mandolini pendeva, sino all’intervenuta sentenza di prescrizione, l’ipotesi di falso in relazione al verbale di arresto del Cucchi – scrive l’associazione nell’atto – Ebbene, in ordine alla prefata assoluzione, pur rispettando la decisione assunta dai Giudici Ermellini, è d’obbligo una riflessione in tema di prescrizione e assoluzione. È da tempo che il nostro sistema processuale registra una intollerabile negazione del diritto statuale a reprimere gli illeciti penali e del diritto dei privati vittime di reato a veder pronunciata una sentenza di merito sul fatto che li vede coinvolti come persone offese: entrambi gli interessi sono, sicuramente, frustrati dalla sopravvenienza di una declaratoria che statuisce l’intervenuta prescrizione del reato. Per dirla in maniera brutale: la prescrizione estingue il reato perché è trascorso un periodo di tempo oltre il quale lo Stato non ritiene più di doverlo perseguire. Questo non significa però che l’imputato quel reato non lo ha commesso, tanto è vero che gli è consentito rinunciare alla prescrizione e chiedere di essere processato (e, se colpevole, condannato), cosa che rarissimamente avviene. Sostenere che il soggetto è stato assolto perché il reato si è prescritto, fornisce al lettore una informazione distorta e all’imputato una qualifica di innocenza che non è mai stata attestata dal giudice, avendo l’imputato scelto di non rinunciare alla prescrizione. Pertanto, a parere degli scriventi, ben possono essere oggetto di valutazione, nonostante i confini tracciati dalla sentenza penale assolutoria, anche altri profili di censura dell’attività concretamente eseguita e tale valutazione può essere svolta sul materiale probatorio raccolto nel processo penale. E ciò, con riferimento al caso specifico, anche in relazione all’ulteriore circostanza che il Comandante Mandolini ben avrebbe potuto rinunciare all’istituto della prescrizione affermando la propria innocenza e la totale estraneità ai fatti. Si ritiene pertanto opportuno sottoporre la vicenda alle intestate Autorità al fine di valutare l’apertura di un’istruttoria per l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare in ordine al comportamento del Comandante Mandolini svolgendo ogni opportuna e autonoma valutazione sull’effettiva sussistenza del fatto contestato, prima ancora che della rilevanza disciplinare dello stesso”.
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