Cartelle esattoriali, ecco i criteri della nuova “rottamazione”
-
fonte:
- Cronache di Salerno
Il testo definitivo dell’ art. 1 del D.L. n. 148/2017, Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, estende la possibilità di accedere alla definizione agevolata ad una vasta platea di contribuenti. La nuova rottamazione riguarda i carichi affidati all’ Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, inoltre, in sede di conversione del Decreto Fiscale, è stata prevista la riapertura dell’ istituto anche ai carichi affidati dal 2000 al 2016 non oggetto di precedente definizione. La nuova rottamazione ha consentito anche la remissione in bonis dei soggetti che non hanno pagato anche una sola delle prime due rate della precedente rottamazione, aventi scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 2 ottobre, i quali, risulterebbero decaduti dal beneficio della definizione agevolata. La nuova rottamazione abbraccia anche i contribuenti esclusi in precedenza, ossia coloro che, nella precedente edizione della rottamazione, si erano visti respingere l’ istanza poiché, al 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, avevano un piano di rateazione in corso ma non avevano “onorato” tutte le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Possono aderire alla nuova rottamazione dei ruoli tutti i contribuenti titolari di carichi affidati all’ Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, ivi compresi contributi INPS e INAIL. Dunque, al pari della precedente sanatoria, ai fini della definibilità dei carichi pendenti, rileva esclusivamente la data in cui l’ ente creditore ha affidato il carico all’ Agente della Riscossione, non avendo alcuna rilevanza la data di notifica della cartella di pagamento al contribuente, come già chiarito in precedenza dall’ Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/E/2017. Entro il 31 marzo 2018, l’ Agenzia delle Entrate – Riscossione invierà ai contribuenti, con posta ordinaria, una comunicazione riguardante le somme che le sono state affidate dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre del 2017 e per le quali non risultano ancora notificate le relative cartelle di pagamento. La dichiarazione di adesione alla rottamazione dovrà essere presentata utilizzando l’ apposito modello, il “Modello DA 2000/17”, scarica bile dal sito dell’ Agenzia delle Entrate -Riscossione, entro e non oltre il 15 maggio 2018 a pena di decadenza. Successivamente, l’ Agente della Riscossione dovrà comunicare al debitore l’ esito della domanda di rottamazione presentata, inviando al medesimo una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2018. In caso di risposta po sitiva, l’ Agenzia delle Entrate -Riscossione comunica al contribuente gli importi dovuti ai fini della rottamazione, i cui pagamenti dovranno essere saldati, a discrezione del contribuente, in un’ unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, o al più in cinque rate con scadenze scandite nei mesi compresi tra luglio 2018 e febbraio 2019. La nuova rottamazione dei ruoli abbraccia anche i contribuenti titolari di carichi affidati all’ Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, purché gli stessi non siano stati oggetto di precedente definizione agevolata. Entro il 15 maggio 2018, questi contribuenti sono tenuti a presentare la domanda di adesione mediante il modello che sarà messo a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate -Riscossione. A seguito della presentazione dell’ istanza, l’ Agente della Riscossione dovrà comunicare al contribuente l’ eventuale ammontare delle rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016 che dovrà essere saldato in un’ unica soluzione dal contribuente, entro il 31 luglio 2018. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo, determina automaticamente l’ improcedibilità dell’ istanza. Una volta sanato l’ eventuale debito pregresso, il contribuente è tenuto a pagare gli importi dovuti, a seguito della rottamazione, in tre rate: le prime due, con scadenza rispettivamente 31 ottobre e 30 novembre 2018, sono di pari importo e ammontano all’ 80% delle somme complessivamente dovute, la terza e ultima rata relativa al restante 20% del dovuto ai fini della definizione, entro il 28 febbraio 2019. Il D.L. inoltre prevede la riammissione alla rottamazione per tutti quei contribuenti che non erano stati ammessi alla precedente edizione dell’ istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere al 24 ottobre 2016, non ave Potete contattare il CODACONS e lasciare un commento ai nostri articoli all’ indirizzo: [email protected] I nostri esperti sono sempre a vostra disposizione. Non esitate a sottoporci quesiti o a raccontarci le vostre “disavventure”… Vi risponderemo, in maniera rapida ed esaustiva, sulle pagine di Cronache vano provveduto ad effettuare tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Previa presentazione dell’ istanza di rottamazione entro il 15 maggio 2018 l’ Agente della Riscossione è tenuto a comunicare al contribuente l’ ammontare delle rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016, entro il 30 giugno 2018. A seguito di ciò, il contribuente che, per la precedente rottamazione delle cartelle esattoriali, si era visto respingere l’ istanza perché non in regola con il pagamento delle rate previste dal piano di dilazione al 24 ottobre 2016, potrà approfittare della remissione in bonis dopo aver saldato in un’ unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, quanto dovuto. * Dottore Commercialista.
-
Sezioni:
- Rassegna Stampa
-
Aree Tematiche:
- ECONOMIA & FINANZA
-
Tags: cartelle esattoriali, ROTTAMAZIONE
