Canone Rai, niente sospensiva
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fonte:
- Italia Oggi
la denuncia di non detenzione non appare onerosa
Il canone Rai resta in bolletta e il sistema di gestione delle dichiarazioni di non detenzione dell’ apparecchio tv non è eccessivamente oneroso nei confronti dei contribuenti. Il Tar del Lazio, con l’ ordinanza n. 7707/2016 depositata ieri, ha respinto il ricorso proposto da Altroconsumo e Codacons (che ne hanno già preannunciato un altro più dettagliato). Secondo i giudici romani il ricorso non pare presentare profili di fondatezza in relazione alla questione di costituzionalità della legge 208/2015 né in relazione alle ulteriori censure proposte, «atteso che le modalità previste per la dichiarazione di non detenzione dell’ apparecchio televisivo non appaiono eccessivamente onerose né sproporzionate, e d’ altro canto soddisfano esigenze di uniformità e completezza delle dichiarazioni da rendere, anche al fine di evitare un possibile contenzioso». Peraltro, nota il Tar, l’ Agenzia delle entrate sta accettando tutte le dichiarazioni di non detenzione anche presentate entro il termine ultimo, anche se non redatte sul modulo predisposto purché conformi nella sostanza alle indicazioni che il modulo prescrive. Intanto, se pure in via informale, si vanno delineando le strade per il rimborso del canone Rai non dovuto: oltre all’ accredito (una sorta di compensazione) in bolletta, anche il bonifico bancario o l’ assegno. È quanto trapela dalle società elettriche in assenza di precise indicazioni da parte dell’ Agenzia delle entrate. L’ amministrazione martedì scorso ha pubblicato il provvedimento n. 125604/2016 (si veda ItaliaOggi di ieri) inerente al rimborso del canone tv erroneamente addebitato. Ma non ha fornito indicazioni su alcuni punti che restano quindi ancora oscuri. Ad esempio: nel caso in cui il contribuente abbia deciso di non eseguire il pagamento di 70 euro (ritenuti non dovuti) sulla bolletta di luglio, cosa succede? La strada, va detto, è stata ritenuta percorribile dalle stesse Entrate il 25 luglio scorso in un post sulla propria pagina Facebook, tralasciando tuttavia un’ analisi della sanzione in cui si incapperebbe nel caso in cui la pratica del «non pagamento» non presentasse tutti i requisiti necessari. Secondo il dm 94 sul canone in bolletta in caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell’ importo sono infatti previste sanzioni pari a un ventesimo, un decimo e a un quinto del canone a seconda del ritardo nel pagamento. Il problema che però si pone è come devono essere applicate queste sanzioni: su ogni singola rata pagata in ritardo o da novembre, dando così il modo e il tempo ai contribuenti di regolarizzare? Risposta non pervenuta nel provvedimento di martedì, nonostante sia un tema strettamente legato al rimborso del canone tv in bolletta come d’ altra parte lo sono anche le modalità di rimborso dei 70 euro non dovuti. In merito a quest’ ultima questione, le Entrate fanno riferimento all’ articolo 6 punto 5 del dm 94 (le società elettriche devono effettuare l’ accredito sulla prima fattura utile entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ Agenzia) aggiungendo, però, che tali società possono eseguire il rimborso anche con «altre modalità» non meglio specificate. Informalmente, dalle società elettriche fanno sapere che le «altre» modalità sono il bonifico bancario o l’ assegno, sempre che il cliente ne faccia richiesta diretta alla società.
giorgia pacione di bello
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Tags: bolletta, canone rai, Tar del Lazio
