Cannabis, decreto Turco ko
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fonte:
- Italia Oggi
Carente l`istruttoria sugli effetti della sostanza
Una scelta che non ha `approfondito` adeguatamente sugli effetti dannosi che la cannabis è in grado di provocare. Che ha trascurato di considerare `l`alta incidenza e intensità di effetti disabilitanti` che queste sostanze possono comunque generare. Che per mancanza di compiuta istruttoria si è posta in conflitto con il principio costituzionale della riserva di legge: quel principio che impone che su reati e sanzioni decida esclusivamente il parlamento e non il ministro con un atto normativo di grado inferiore. Sono queste, in sintesi, le motivazioni della sentenza n. 2487/2007 del Tar del Lazio, sezione III quater, che ha confermato la bocciatura del decreto Turco sulla cannabis. Il provvedimento, che è il dm 4 agosto 2006, aveva portato da 500 a 1.000 mg (con la trasformazione del `fattore moltiplicatore` da 20 a 40), la soglia consentita per distinguere fra consumo personale e spaccio. Per i giudici, che avevano già sospeso le regole con un`ordinanza cautelare del 14 marzo, il decreto va annullato perché frutto più di una scelta politica più che di discrezionalità tecnica, come invece previsto dalla legge. La decisioneLa sentenza ha accolto il ricorso n. 12091/2006 presentato dal Codacons, dall`associazione italiana per i diritti del malato-Aidma onlus e dall`associazione Articolo 32.A finire nel nulla è dunque il decreto 4 agosto 2006, firmato Livia Turco, che aveva fatto il lifting all`analogo provvedimento `Berlusconi-Castelli` dell`11 aprile 2006. Il precedente governo infatti, per l`applicazione della legge Fini-Giovanardi (n. 46/06), aveva istituito una commissione ad hoc e, sulla base delle indicazioni degli esperti, aveva fissato varie soglie a seconda della tipologia di droga da inserire nelle tabelle allegate al testo unico sugli stupefacenti (dpr 309/90). Superate queste soglie, in base alla stessa legge 309 e alla Fini-Giovanardi, scatta il reato di `detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope`, che è punito con il carcere da sei a 20 anni e con la multa da 26 mila a 260 mila euro (articolo 73, comma 1-bis del dpr n. 309/90).La soglia massima per la cannabis, con il decreto Berlusconi, era stata fissata in 500 mg di principio attivo, per distinguere fra consumo e spaccio. Con il decreto Turco, che viene adesso eliminato, si era passati a 1.000 mg, con un allargamento della sfera del possesso lecito.I poteri del ministero di decidere sulle quantitàIl reato di detenzione illecita si verifica, in particolare, in caso di possesso di sostanze che `per quantità`, perché superiori ai limiti fissati dal ministero della salute, o `per modalità di presentazione`, appaiono destinate a un uso non esclusivamente personale. Il potere di fissare i limiti è dunque attribuito in concreto al ministero della salute.Ricorda però in proposito il Tar Lazio che, per evitare conflitti con il principio di riserva di legge sui reati penali, il potere deve essere esercitato nei termini indicati dalla Corte costituzionale: `Al ministro della sanità è demandato l`esercizio di una discrezionalità meramente tecnica, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche, senza che sia consentita alcuna valutazione in chiave di prevenzione o repressione` (sentenze n. 333/91 e 133/92 riportate dal Tar Lazio).Nella sentenza i giudici ammettono che l`esercizio della discrezionalità si presenta in effetti difficoltoso, ma sottolineano anche che nel caso in questione risulterebbe `malamente esercitato`. Varie le giustificazioni: genericità delle contestazioni sugli effetti dannosi del principio attivo, soprattutto in relazione agli effetti disabilitanti; mancanza di prove a confortare la scelta del nuovo fattore moltiplicativo, lacune nei riferimenti al `parametro temporale` per le dosi (questo è contestato anche al provvedimento Berlusconi). I giudici hanno inoltre ricordato che la soglia dei 500 mg, portata a 1.000 mg dalla Turco, era già andata oltre le indicazioni della Commissione degli esperti, che avevano suggerito un tetto più basso di 375 mg per il consumo personale consentito.La risposta del ministroSecondo il ministro della salute, dalle motivazioni della sentenza arriva una conferma al fatto che `debba ritenersi illegittimo anche il precedente decreto dell`11 aprile del 2006: nei due casi, il procedimento seguito è stato identico anche se ha portato all`individuazione di diversi valori di riferimento`. Secondo il minsalute, dunque, sarebbe opportuno, in attesa di ogni altra decisione, e di una sollecita modifica della legge Fini-Giovanardi, `considerare anche la necessità dell`annullamento d`ufficio del decreto Berlusconi-Castelli`.
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