8 Novembre 2022

SEI TITOLARE DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI CADUTI IN PRESCRIZIONE? CHIEDI IL RIMBORSO INTEGRALE!

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha sanzionato (con provvedimento del 18 ottobre 2022) Poste Italiane S.p.A. per 1,4 milioni di euro in riferimento alla sua attività di collocamento e di gestione dei Buoni Fruttiferi Postali. La condotta di Poste è stata ritenuta idonea a indurre il consumatore in errore in relazione alla prescrizione dell’esercizio dei diritti di credito relativi al Buono sottoscritto.

Se sei titolare di Buoni Fruttiferi Postali caduti in prescrizione, quindi, aderisci all’azione del Codacons e scarica la diffida  per chiedere il rimborso integrale dei tuoi Buoni.

I FATTI

I Buoni Fruttiferi Postali costituiscono una delle forme di risparmio più utilizzate.

Tuttavia, non sempre il consumatore si vede riconosciuto il rimborso di capitale ed interessi: moltissimi sono i casi in cui Poste non procede al rimborso eccependo la prescrizione del titolo.

Il diritto al rimborso del Buono, infatti, si prescrive in dieci anni dalla sua scadenza.

Il consumatore, tuttavia, può trovarsi in uno stato di inconsapevolezza rispetto al termine di prescrizione del proprio Buono, a causa della mancata indicazione da parte di Poste  della scadenza del titolo o della mancanza di indicazioni chiare in ordine alla prescrizione e al suo decorso.

Proprio in relazione alle informazioni rese al consumatore in sede di sottoscrizione dei Buoni è intervenuta l’AGCM, che con provvedimento emesso il 18 ottobre 2022 all’esito dell’istruttoria PS11287, ha accertato la violazione da parte di Poste Italiane S.p.A. degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, in relazione all’attività di collocamento degli strumenti di risparmio citati.

In particolare le pratiche commerciali scorrette contestate sono:

1) in fase di collocamento dei Buoni, Poste ha omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o ha fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva. L’Agcm peraltro ha ritenuto che anche l’attuale apposizione sul Buono della specifica data di scadenza dello stesso, non sia idonea, da sola, ad assicurare la consapevolezza del consumatore sulle conseguenze giuridiche derivanti dalla scadenza del titolo, in mancanza di una chiara indicazione del decorso del termine di prescrizione a partire da tale scadenza e della perdita delle somme investite e degli interessi maturati in mancanza di riscossione del Buono entro il termine di prescrizione.

2) con riferimento ai Buoni caduti in prescrizione nell’ultimo quinquennio, Poste ha omesso di informare i consumatori, titolari di Buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e delle conseguenze giuridiche derivanti in caso di mancata richiesta di rimborso del titolo entro tale termine, sebbene – avendo ricevuto un numero elevato di reclami da parte della propria clientela – Poste fosse a conoscenza della numerosità di consumatori che, ignari delle condizioni di disciplina dei titoli in parola, incorrono nella predetta prescrizione e nel conseguente mancato rimborso dei propri Buoni.

L’AGCM, in sostanza, ha ritenuto che la condotta di Poste, consistente nel rendere, in fase di collocazione dei buoni, un’informazione non idonea relativa alle condizioni temporali che consentono al consumatore di esercitare i diritti di credito relativi al buono postale fruttifero sottoscritto, integri un’omissione, in modo ingannevole, di informazioni rilevanti, di cui il consumatore medio necessita per assumere una decisione di natura commerciale consapevole, essendo egli in tal modo indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

La nostra associazione ritiene che, in conseguenza di quanto accertato dall’Agcm, coloro che sono titolari di Buoni Fruttiferi Postali per i quali Poste ha eccepito la prescrizione possano agire per chiederne il rimborso.

In particolare, possono agire tutti coloro che, in occasione della sottoscrizione dei Buoni, non abbiano ricevuto idonea informativa in ordine alla  data di scadenza e/o alla data di prescrizione dei  titoli, e alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, o abbiano ricevuto tali informazioni con una formulazione non chiara.

L’AZIONE DEL CODACONS

Considerata l’estrema gravità della vicenda (l’AGCM stima che tra il 2018 e il 24 marzo 2022 i Buoni andati in prescrizione sarebbero pari a 500.000-1.500.000) e l’importante riconoscimento dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, il Codacons ha deciso di attivarsi concretamente per la tutela di tutti i consumatori coinvolti, mettendo a disposizione una diffida per richiedere a Poste il rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali prescritti.

PER ADERIRE

Se anche tu sei titolare di Buoni Fruttiferi Postali prescritti, e vuoi agire per tutelare i tuoi diritti ed ottenerne il rimborso, puoi aderire all’iniziativa cliccando sul tasto PayPal di seguito.

In questo modo, iscrivendoti all’associazione con la quota di 2 euro, potrai scaricare il modello di diffida per richiedere a Poste Italiane S.p.A. di procedere immediatamente a rimborsare in tuo favore i Buoni Fruttiferi di cui sei titolare.

Per iscriverti all’Associazione, scaricare la nomina di persona offesa e partecipare all’iniziativa clicca sul tasto PayPal di seguito.
Una volta concluso il pagamento sarai reindirizzato in automatico alla compilazione del form d’iscrizione; se questo non dovesse accadere, clicca su “torna sul sito del venditore” per completare la procedura di iscrizione e scaricare il modulo.




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