Buoni fruttiferi postali a lungo termine: c’ è la beffa di quelli trentennali
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fonte:
- Cronache di Salerno
Il problema si è verificato, in parti colar modo con i BPF appartenenti alla serie “O” emessi negli 19821983. La caratteristica di tali titoli al momento della loro emissione era rappresentata dalla maturazione del capitale investito, in percentuale di anno in anno secondo lo schema riportato nella tabella a tergo, assicurando, dopo venti anni, la maturazione di un discreto capitale suscettibile di ulteriore aumento con interessi maturati ogni due mesi se riscossi al trentesimo anno. L’ incentivo offerto da Poste Italiane, per indurre alla riscossione trentennale, in quel periodo ha indotto numerose famiglie a preferire tale forma di investimento che consentiva di garantire una discreta rendita anche ai propri eredi. Molte famiglie quindi affidavano i loro risparmi all’ ufficio postale con la speranza di lasciare ai loro cari, in un futuro prossimo, un bel gruzzolo sul quale contare per la realizzazione di sogni, aspettative desideri di vita. Il buono divenne così il regalo per la nascita, la comunione il matrimonio per ogni evento importante. Ebbene dopo trent’ anni, tutto ciò invece si è rivelato una beffa e i risparmiatori titolari di buoni che ne hanno richiesto l’ incasso hanno ricevuto la metà dell’ importo che si attendevano Poste Italiane S.p.A., di fronte alle proteste dei risparmiatori delusi, cerca di giustificare il minor importo rimborsato, richiamando la disciplina dettata dall’ art. 173 del D.P.R 29/03/1973 (prima sostituito dall’ art. 1, D.L. 30/09/1974, n. 460 e successivamente abrogato dall’ art. 7 D. Lgs 30/07/1999 n. 284) il quale permetteva, tramite l’ entrata in vigore dei decreti del Ministero del Tesoro, la variazione dei tassi di interesse sia a condizioni più vantaggiose ma anche più svantaggiose di quelle sottoscritte dal risparmia tore. In forza della sopra citata norma, in data 13/06/1986 il Ministero del Tesoro ha emanato il decreto, pubblicato in G.U. n. 148 del 28/06/1986, con il quale si modificava unilateralmente gli interessi pattuiti in sede di sottoscrizione nel seguente modo “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all’ estero, maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con presente decreto, per i buoni della serie “Q”. Pertanto gli interessi certificati sul retro dei BPF, vengono adeguati ai livelli indicati da decreti ministeriali di emissione delle varie serie giustificando così l’ importo decurtato. Contrariamente a tali principi tuttavia è intervenuta una sentenza della Sentenza di Cassazione del 15-62007 n° 13979 che ha statuito che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il rapporto tra Poste Italiane Spa e il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta acquistati. Quindi il contrasto tra le condizioni indicate sul titolo e quelle stabilite dal Decreto Ministeriale che ne disponeva l’ emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime. Tale principio, sebbene riferito ad una particolare serie di BPF, è applicabile anche al caso che ci riguarda: i BPF serie “O”. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento di un ricorso proposto in difesa di risparmiatori associati al Codacons, difesi da chi scrive, ha ritenuto prevalenti le ragioni di questi rispetto all’ interesse di Poste Italiane condannando quest’ ultima al pagamento della differenza di valore non corrisposta al momento dell’ incasso. Il G.U. dott. Danise ha quindi ritenuto che nel caso di specie il dato letterale incorporasse l’ impegno contrattuale assunto dalle parti al momento della emissione dei buoni e che eventuali modifiche unilaterali avrebbero dovuto essere opportunamente segnalate al risparmiatore per metterlo in condizione di effettuare una scelta consapevole. Il CODA CONS pertanto raccogliendo le Potete contattare il CODACONS e lasciare un commento ai nostri articoli all’ indirizzo: [email protected] I nostri esperti sono sempre a vostra disposizione. Non esitate a sottoporci quesiti o a raccontarci le vostre “disavventure”… Vi risponderemo, in maniera rapida ed esaustiva, sulle pagine di Cronache istanze di numerosi risparmiatori ha iniziato numerose azioni affidando alla magistratura la soluzione del problema. In tali casi è opportuno effettuare una contestazione immediata già all’ atto della riscossione accettando la somma con riserva e successivamente rivolgersi alla nostra associazione. RISPARMIATORI non ingogliate il rospo! *Avvocato, Ufficio Legale Codacons Campania.
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