Bocciate le mamme no Dad il Tar dà ragione a De Luca
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fonte:
- Il Mattino
Il primo round questa volta lo vince la Regione Campania. Il Tribunale amministrativo per conto del presidente Salvatore Veneziano ha respinto due istanze di misure cautelari presentate per chiedere la sospensione dell’ordinanza del 27 febbraio con la quale il governatore Vincenzo De Luca ha disposto lo stop alla didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado della Campania. Con i decreti 401 e 402 le richieste di decreto cautelare ante causam sono state respinte. IL PROVVEDIMENTO Le parti infatti avevano chiesto al presidente di emettere un provvedimento cautelare d’urgenza (la sospensione dell’ordinanza della Regione Campania del 27 febbraio, appunto) prima ancora del ricorso vero e proprio. Una delle richieste presentata da Codacons e un’altra da alcuni genitori campani che fanno riferimento al coordinamento Scuole Aperte Campania che, alla luce di queste decisioni, stanno muovendo per presentare il ricorso. «La sospensione non pregiudica il ricorso che sarà comunque proposto nei termini con misura cautelare» dice l’avvocato Matteo Marchetti, vicesegretario nazionale Codacons, così come Scuole Aperte Campania per voce di Palmira Pratillo che precisa «continueremo a tutelare in ogni sede il enessere psicofisico e il diritto all’istruzione dei bambini e dei ragazzi campani». Intanto il coordinamento Scuole Aperte della Campania ha annunciato due giornate di «disconnessione» dalla didattica a distanza. Gli scioperi si terranno oggi e venerdì, contestualmente si svolgeranno degli «incontri di apprendimento territoriale» in diverse città campane. I MOTIVI Con i decreti 401 e 402, la decisione del presidente del Tar Veneziano è chiarissima: l’ordinanza regionale del 27 febbraio è stata adottata «alla luce di un quadro epidemico (quanto meno) in corso di mutazione». Nell’esaminare le richieste di decreto cautelare ante causam, Veneziano ha ritenuto che non sussistono i presupposti per considerare illegittima l’ordinanza impugnata e ha rilevato che «costituisce fatto notorio la diffusione delle “varianti” del virus connotate da maggiore diffusività nella popolazione anche più giovanile e che su tale circostanza risultano incentrate le valutazioni della Unità di crisi regionale». C’è anche una motivazione connessa alla campagna vaccinale del personale scolastico, ovvero il «contenimento della diffusione della pandemia, appare non irragionevolmente improntata al principio di cautela nel bilanciamento di due interessi (salute ed istruzione) entrambi di rango costituzionale, mentre da parte ricorrente non viene dedotto alcuno specifico e personale “caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale”». Il passo successivo del Tar è fissare l’udienza in camera di consiglio per discutere in contraddittorio la richiesta di sospensione e poi, ancora successivamente, l’udienza per decidere nel merito. Se però già in se- sommaria si è motivato nel merito, difficilmente il Tar prenderà una posizione diversa. L’IPOTESI Resta l’appello al Consiglio di Stato avverso la successiva ordinanza pronunciata nel corso del giudizio. Ma oltre ai costi c’è anche la questione tempo, poiché sarà presentata oltre la data di scadenza dell’ordinanza regionale. In tutto questo, il nuovo Dpcm potrebbe attribuire ai presidenti di Regione il potere di disporre chiusure generalizzate e quindi non ci sarebbero più spiragli.
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- Rassegna Stampa
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