8 Maggio 2018

BARI, BIOSHOPPER: IL 77% DEI SACCHETTI FORNITI DAI MERCATI DELLA CITTA E IRREGOLARE

 

A Bari il 77% dei sacchetti utilizzati dai banchi di mercato per imbustare frutta e verdura e irregolare, come lo è il 72% degli shopper utilizzati dalle frutterie della città. Lo denuncia il Codacons, che ha realizzato una approfondita indagine nelle principali città italiane verificando la tipologia di shopper forniti al di fuori dei supermercati. Come noto lo scorso 1 gennaio è scattato l’ obbligo, previsto dal cosiddetto “Decreto mezzogiorno” (D. L. 20 giugno 2017 n. 91) di utilizzare ”bioshopper” come imballaggio primario per i prodotti di gastronomia, macelleria, pescheria, frutta verdura e panetteria. In sostanza, i sacchetti dovranno essere per legge biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento. Dallindagine del Codacons, tuttavia, è emerso come mercati e frutterie di strada continuino ad utilizzare sacchetti non in regola con la normativa vigente. In base alla ricerca a campione realizzata dallassociazione, a Bari la percentuale più alta di irregolarità si riscontra presso i mercati locali, con il 77% dei banchi che utilizza sacchetti di plastica non biodegradabile (contro una media nazionale del 72,1%); nelle frutterie la percentuale di irregolarità scende al 72% (67% la media nazionale). Vi sono poi gli shopper fallaci, quelli cioè spacciati per compostabile ma in realtà di plastica comune, riscontrati nel 9% dei banchi di Bari esaminati e nel 9% delle frutterie. Sui banchi dei mercati solo il 14% dei sacchetti è risultato regolare, cioè compostabile (biodegradabile in 3 mesi e trasformabile in fertilizzante compost), contro il 19% di regolarità delle frutterie. Il Codacons ha così deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Bari, in cui si chiede il sequestro dei sacchetti non a norma e di predisporre tutti i controlli necessari verificando ed identificando coloro che hanno operato con modalità illegittime, in violazione delle disposizioni di legge, anche nei confronti di coloro che avrebbero dovuto controllare ed invece, a quanto risulta, non lo fanno, violando precise disposizioni, accertando a carico di tutti coloro che risulteranno responsabili, alla luce di quanto esposto, ipotesi di truffa e truffa aggravata, art. 328 c.p. omesso controllo e vigilanza, art. 452 c.p. delitti colposi contro la salute pubblica, art. 452-ter c.p. (danno ambientale. Pericolo per la vita o lincolumità personale) e violazione del d.lgs. 152/2006 (c.d. Testo unico ambientale) pericolo per la sicurezza la salute e lincolumità pubblica, nei confronti di tutti i soggetti che saranno individuati come responsabili, con grave e diretto danno per tutti i consumatori valutando la chiusura degli esercizi commerciali coinvolti.

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