BANCHE, SUICIDIO PENSIONATO: PROCURA INDAGA SU ESPOSTO CODACONS
ECCO IL CONTENUTO DELLA DENUNCIA PRESENTATA OGGI DALL’ASSOCIAZIONE
La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un fascicolo dopo la presentazione di un esposto da parte del Codacons, sul caso del pensionato di Civitavecchia suicidatosi a seguito della perdita di tutti i risparmi investiti in Banca Etruria.
L’associazione dei consumatori, infatti, unica ad essere ricorsa alla magistratura su tale triste vicenda, aveva presentato questa mattina una denuncia in Procura, chiedendo di indagare per il reato di istigazione al suicidio.
“Siamo soddisfatti per l’apertura del fascicolo da parte della Procura, che ha accolto pienamente il nostro esposto – spiega il Presidente Carlo Rienzi – Tale atto, infatti, servirà ad accertare le responsabilità di chi ha contribuito a spingere il pensionato al gesto estremo del suicidio”.
Ecco cosa scriveva il Codacons nell’esposto inviato oggi alla Procura:
“la scrivente si trova a denunciare alla procura adita una situazione assai grave che, qualora fosse riscontrato il contenuto di quanto riportato dai mezzi di comunicazione, stampa e web, ben potrebbe configurare responsabilità penalmente rilevanti, sulla base dell’art. 40 del codice penale che afferma: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, per il reato di omissioni in atti di ufficio ex art. 328 c.p., nonché reati di istigazione o aiuto al suicidio ex art. 580 c.p. nei confronti di tutti coloro soggetti, privati e/o pubblici e/o istituzionali, addetti ad attività di controllo e di sicurezza, che dovessero risultare responsabili, in relazione alla tragedia che si sarebbe consumata a Civitavecchia dove un uomo di 70 anni, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe suicidato impiccandosi con una corda alla ringhiera del balcone di casa. […]
Ebbene l’articolo 580 del c.p, è un reato punito d’ufficio e prevede tre forme di realizzazione della condotta illecita di istigazione o agevolazione al suicidio:
1) quella della determinazione del proposito suicida prima inesistente,
2) quella del rafforzamento del proposito già esistente,
3) quella consistente nel rendere in qualsiasi modo più facile la realizzazione di tale proposito.
Tale ultima ipotesi, quella dell’agevolazione al suicidio, può realizzarsi in qualsiasi modo: fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongano alla realizzazione del proposito, e simili, o anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione dell’evento (articolo 40 del Cp).
-Oltre che con un’azione, la determinazione ed il rafforzamento del proposito di suicidio può commettersi anche attraverso un’omissione dovendo trattarsi di omissione in senso normativo, cioè di mancato compimento di una attività imposta dalla legge e da qui anche l’ipotesi d omissione in atti di ufficio ex art. 328 c.p.
Si chiede
All’Ill.ma autorità adita di voler compiete tutte le indagini necessarie la fine di accertare se nei fatti esposti siano ravvisabili eventuali comportamenti di organi pubblici e/o istituzionali e/o soggetti privati che abbiano potuto in quale modo contribuire al tragico gesto, spingendo l’uomo alla disperazione e quindi al suicidio e conseguentemente la possibilità del configurarsi di diverse fattispecie penalmente rilevanti evidenziate in premessa e, in caso affermativo, di voler esperire nei confronti di chi sarà ritenuto responsabile, l’azione penale per tutti quei reati che La S.V. riterrà ravvisabili, in particolare, sulla base dell’art. 40 del codice penale che afferma: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, per il reato di omissioni in atti di ufficio ex art. 328 c.p., nonché reati di istigazione o aiuto al suicidio ex art. 580 c.p., omesso controllo e vigilanza”.
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