1 Novembre 2006

BAGAGLI DOPO 10 GIORNI, ALITALIA CONDANNATA DA GIUDICE PACE









(ANSA) – TRIESTE, 1 NOV – Dieci giorni di ritardo nella

consegna del bagaglio da parte dell` Alitalia equivalgono a un

danno da vacanza rovinata, e il risarcimento spetta alla

compagnia aerea, assimilabile nei doveri a un tour operator: lo

ha stabilito il Giudice di Pace di Trieste, in tre sentenze

emesse il 29 settembre scorso, in cui Alitalia è stata

condannata a risarcire altrettante passeggere del capoluogo

giuliano.

La causa era stata intentata con l`appoggio del Codacons del

Friuli Venezia Giulia, che ha dato notizia oggi delle sentenze.

Le turiste sarebbero dovute partire dall`aeroporto di Ronchi dei

Legionari con destinazione Fortaleza (Brasile), via Milano

Malpensa. Il volo venne però cancellato e sostituito con il

passaggio per Roma Fiumicino; il bagaglio – aveva assicurato

Alitalia – sarebbe stato consegnato direttamente a destinazione.

Delle valigie, all`arrivo in Brasile, non c` era però

traccia, tanto che le tre viaggiatrici ne denunciarono la

scomparsa alle locali autorità, e venne consegnato a vacanze

quasi terminate, con in più il pagamento di 40 euro al tassista

che aveva effettuato il loro trasporto in albergo. Nel

frattempo, le turiste si erano dovute acquistare vestiti e

generi per il soggiorno.

Il Giudice di Pace di Trieste ha condannato l`Alitalia non

solo al risarcimento delle ulteriori spese sostenute, ma anche

dei danni non patrimoniali, per non avere potuto godere

pienamente delle vacanze come occasione di svago e di riposo,

quantificandoli in cento euro al giorno.

Secondo l`avvocato Vitto Claut, presidente del Codacons

regionale, “tale tipologia di danno, espressamente riconosciuto

dalla stessa Corte di Giustizia Europea, può essere risarcita

al di fuori dell`ipotesi classica connessa ad un inadempimento

del tour operator in un viaggio organizzato, anche in relazione

a un semplice contratto di trasporto, qualora derivino

conseguenze capaci di incidere negativamente sullo svolgimento

dell` intera e successiva vacanza del passeggero, proprio come

é avvenuto – conclude il legale – nel caso esaminato“.(ANSA).

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