Avviso bonario, Codacons contro la giunta: “Decisione politica”
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fonte:
- LeccePrima.it
LECCE – Il giorno dopo l’ eliminazione dell’ avviso bonario, approvata dal centrodestra nel consiglio comunale di lunedì pomeriggio seppur con qualche diplomatica assenza al momento del voto, il Codacons parte lancia in resta contro la giunta. Non è più valido infatti lo strumento che per sei anni ha consentito agli automobilisti che avevano usufruito della sosta a pagamento oltre il tempo di validità del ticket di evitare la multa con un versamento entro 48 ore lavorative di 5 o 10 euro a Sgm (a seconda della tariffa oraria del parcheggio). Il governo cittadino, attraverso l’ assessore al Traffico, Luca Pasqualini , ha inteso rimuovere una situazione definita illegittima. A sostegno di questa tesi ha allegato alla delibera di revoca passata con 18 voti anche un parere della Corte dei conti , sezione di Bari , che avrebbe sancito la non giuridicità dell’ avviso bonario. Quella deliberazione dei giudici contabili, datata 8 aprile del 2008 e disponibile per tutti i lettori in allegato, è finita nelle mani dell’ associazione dei consumatori di cui è responsabile Luisa Carpentieri che ne dà una lettura diametralmente opposta a quella della giunta. Ricapitolando: la fattispecie è stata ricondotta all’ articolo 7 del Codice della strada “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” così come riformato secondo la legge numero 120 del 29 luglio 2010. Questa norma prevede una sanzione minima di 39 euro al comma 14 ed un’ altra da 24 al comma successivo: sono questi i parametri adottati per punire la sosta senza esposizione del tagliando, nel primo caso, o quella per sosta prolungatasi oltre la validità del ticket. A queste somme, per inciso, vanno sommate le spese di notifica Il sindaco Paolo Perrone, nell’ agosto del 2007, inoltrò alla Corte dei conti la richiesta di un parere sulla legittimità della delibera del consiglio comunale, risalente al 2006, con la quale era stato istituito l’ avviso bonario per evitare il pagamento della multa (all’ epoca era di 23 euro per il ticket scaduto). Il provvedimento era stato approvato dall’ aula nonostante il parere contrario dei dirigenti del settore Mobilità, Polizia municipale e Avvocatura . I giudici risposero in aprile bollando la richiesta come inammissibile perché infondata dal punto di vista oggettivo: non riguardava, detto in sintesi, questioni di contabilità pubblica e comunque avrebbe presupposto un giudizio di legittimità successivo all’ adozione dell’ atto, snaturando così anche la funzione consultiva della Corte dei conti che può essere interpellata prima e non dopo il varo di un provvedimento proprio per orientare l’ azione dell’ ente interessato. Ma c’ è dell’ altro: dal documento della magistratura contabile si deduce che il parere sarebbe stato sollecitato su una questione diversa dall’ avviso bonario. “Ed allora – si chiude polemicamente la nota del Codacons – non ci vengano a raccontare frottole, non ci vengano a dire che l’ avviso bonario non è legittimo. Ci dicano che l’ hanno eliminato per una precisa scelta politica , abbiano il coraggio di assumersi delle chiare responsabilità, una volta tanto. Meritano un ringraziamento i componenti della maggioranza che, al momento del voto, hanno abbandonato l’ aula ed i componenti di Fli nonché i componenti dell’ opposizione che hanno fino in fondo sostenuto la legittimità dell’ avviso bonario. Evidentemente, loro, si erano letti le carte”. Annuncio promozionale In alcuni comuni italiani, tra i quali la vicina Maglie, l’ amministrazione recupera la somma non percepita con l’ aggiunta di una mora. Per quanto riguarda la giurisprudenza, tutte le più recenti pronunce fanno propendere per la non applicazione della multa. Commentando l’ articolo di ieri, un “addetto ai lavori” ha riportato una circolare del direttore generale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sergio Dondolini, del marzo 2010 , nella quale si conferma l’ applicazione della sanzione da 39 euro per mancata esposizione del titolo che dà diritto alla sosta, ma non si ritiene giustificabile quella da 24 in base al comma 15 “perché l’ eventuale evasione tariffaria non configura violazione della norma del Codice, bensì un’ inadempienza contrattuale” da perseguire secondo il Codice civile.
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