15 Giugno 2005

Autovelox, è valida la multa senza contestazione






È valido il verbale di accertamento di un?infrazione rilevata mediante autovelox, anche nell?impossibilità della contestazione immediata da parte del vigile accertatore, se l?apparecchio in uso consente la verifica del superamento del limite di velocità solo dopo il transito del veicolo. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione. La Corte ha, infatti, accolto il ricorso del comando di polizia municipale dell?unione dei comuni della Marrucina contro una sentenza del Giudice di pace che – su ricorso di un cittadino – aveva annullato il verbale di accertamento con il quale, nel 2001, era stata contestata un?infrazione per il superamento del limite di velocità nel centro abitato di Orsogna, vicino Chieti. Secondo la Suprema Corte, in base all?art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, «deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l?apparecchiatura consenta la determinazione dell?illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o nell?impossibilità di essere fermato». Ne deriverebbe «che, ove l?apparecchiatura non consenta la determinazione dell?illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l?apparecchiatura permetta l?accertamento dell?illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che – prosegue la sentenza – dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell?Amministrazione». La sentenza del Giudice di pace avrebbe, al contrario, censurato l?organizzazione del servizio di vigilanza da parte della polizia municipale. La Cassazione ha deciso nel merito il ricorso, stabilendo la legittimità della sanzione amministrativa: il «colpevole» a fronte dell?importo iniziale di 130 euro della contravvenzione dovrà ora pagare circa 570 euro. Immediate le reazioni di Codacons e Telefono Blu. Per il Codacons «la conferma della Cassazione della validità delle multe con l?autovelox non deve trasformarsi in una forma di spremitura degli automobilisti per consentire ai Comuni di fare cassa». E l?associazione dei consumatori afferma: «I Vigili, nel verbale della contravvenzione, devono specificare i motivi per cui è stato impossibile fermare il conducente, dove erano al momento dell?infrazione, e tutti gli elementi utili per giustificare la non contestazione immediata». Telefono Blu si dice invece «non convinto che la sentenza riabiliti di fatto l?autovelox e quindi di fatto non infici altre situazioni, tantomeno i vari ricorsi». È del resto con la sentenza 2494 che la Cassazione ha convalidato la legittimità delle multe fatte dall?autovelox e non contestate subito. In particolare, ad avviso degli ermellini sono 5 le circostanze in cui le multe devono essere pagate anche se l?automobilista non è stato fermato. Ovvero, quando si passa il semaforo col rosso; si sorpassa in curva; se la multa viene fatta da un agente a bordo di un mezzo pubblico; se la violazione è accertata in assenza del trasgressore (come nel cado del divieto di sosta); se la contravvenzione è elevata con i modelli di autovelox che rilevano la velocità solo dopo il passaggio del veicolo.

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