19 Gennaio 2002

Autovelox, multa non valida senza notifica immediata

consumatori IL CODACONS CAMPANO SULLA SENTENZA DI EBOLI

Autovelox, multa non valida senza notifica immediata

In caso di multa con l?autovelox, la notifica deve essere immediata. La sentenza emessa recentemente dal giudice di pace di Eboli conferma l`obbligo della contestazione al momento della presunta infrazione. E? necessario, in altri termini, per chi rileva l?irregolarità, fermare l`automobilista per contestargli subito l`eccesso di velocità. Un adempimento che se non eseguito, implica la possibilità per l`automobilista di chiedere l`annullamento del verbale mediante la contestazione alla Polizia Municipale. «La Corte di Cassazione – spiega Maria Cristina Rizzo dell`ufficio legale del Codacons in Campania – ha costantemente ribadito che il verbale di contravvenzione è illegittimo e non può essere redatto quando il trasgressore è assente. Ne deriva che risulta annullabile se la violazione non viene contestata immediatamente al conducente, cosa che è stata riconfermata anche dal ministero dell`Interno con la circolare 81 del 2000». Con l?ennesima sentenza ci ha rimesso addirittura la Prefettura di Salerno che è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

«Nel ricorso, in verità – spiega l`avvocato Rizzo – avevamo citato in giudizio il Comune di Eboli. Tuttavia il giudice di pace ha ritenuto che legittimato passivo fosse non l?amministrazione della Piana del Sele, ma la Prefettura di Salerno».

L`automobilista che sottoscrive la contestazione, come purtroppo capita frequentemente, scopre di aver superato i limiti di velocità soltanto nel momento in cui si vede recapitare a casa il verbale: la pattuglia della polizia stradale che ha rilevato l`infrazione non gliela ha contestata immediatamente, fermandolo, come invece avrebbe dovuto fare.

Rivolgendosi al giudice, il cittadino non solo ottiene l`annullamento del verbale, ma non deve sborsare una lira per il giudizio giacché è imputato alla Prefettura il versamento di tutte le spese legali.

I casi in cui l`«organo accertatore» (polizia municipale, polizia stradale) può provvedere a notificare a casa dell`automobilista il verbale sono tassativamente quelli prescritti dal Codice della strada: altrimenti, subito dopo aver accertato la violazione di una norma, chi la rileva è tenuto a fermare il conducente del veicolo per contestargli seduta stante l`avvenuta infrazione. Quanto agli eccessi di velocità rilevati con apparecchiature autovelox, la Corte di Cassazione con più sentenze ha stabilito che non sempre sussiste l`impossibilità di procedere al fermo. Mentre infatti vi sono delle apparecchiature che solo in un secondo momento consentono all`agente di individuare le autovetture transitate a velocità eccessiva, le più moderne emettono un segnale acustico che consente un rilevamento immediato. In questi ultimi casi, la Cassazione lo ha ribadito più volte, la mancata notifica immediata legittima il ricorso e l`annullamento del verbale.

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