5 Giugno 2007

Assolta Radio Vaticana, Codacons annuncia ricorso

Assolta Radio Vaticana, Codacons annuncia ricorso
Alcune antenne della Radio Vaticana situate nella zona di Santa Maria di Galeria, a nord di Roma.

ROMA “Il nuovo corso interventista della Chiesa ha colpito anche in tribunale, nonostante la Corte di Cassazione abbia ampiamente dimostrato come l`energia elettrica debba considerarsi “cosa“ ai fini del reato di cui all`art. 674 del codice penale. Annunciamo fin d`ora un ricorso in Cassazione contro tale sentenza abnorme, dove siamo sicuri verranno riconosciute le ragioni delle tante persone che hanno subito danni pesantissimi e irreversibili a causa delle onde elettromagnetiche di Radio Vaticana, questione della quale si sta occupando anche la Procura della Repubblica in sede di indagini, per il reato di omicidio colposo“. Con queste parole il presidente Codacons Carlo Rienzi, commenta l`assoluzione della Corte d`appello di Roma per i responsabili dell`emittente. A due anni da quella che fu ritenuta una sentenza storica, la corte di appello di Roma ribalta tutta la questione legata al presunto inquinamento elettromagnetico provocato da Radio Vaticana a Cesano, a nord della capitale, e nelle zone limitrofe: Padre Pasquale Borgomeo, già direttore generale dell`emittente, ed il cardinale Roberto Tucci, ex presidente del comitato di gestione, sono stati assolti perchè il fatto contestato non è previsto dalla legge. La sentenza di oggi recepisce, in sostanza, le argomentazioni dei difensori degli imputati, i quali avevano sostenuto che il reato di getto pericoloso di cose non configura il cosiddetto inquinamento elettromagnetico. Il rappresentante dell`accusa, Vittorio Lombardi, ha detto di ritenere che non ricorrerà in Cassazione “considerato che il reato è ampiamente prescritto“. A rivolgersi ai giudici di piazza Cavour, ragionevolmente, saranno i comitati e le associazioni che si erano schierate contro Radio Vaticana. “Con la sentenza n. 23066 del 14/06/2002 – dice il Codacons – la Cassazione ha chiaramente affermato: “tra le cose mobili di cui è menzione nell`art 674 cod. pen. debbono farsi rientrare anche i campi elettromagnetici, il propagarsi delle cui onde è riconducibile nella nozione di gettare“. La locuzione cose usata dal legislatore nella formulazione dell`art. 674 cod. pen. comprende anche l`energia elettromagnetica, che non soltanto è suscettibile di valutazione economica, ma anche provvista di una sua particolare fisicità, ben potendo essere misurata, utilizzata e formare oggetto di appropriazione“.

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