5 Maggio 2005

ASSICURAZIONI: IL TRIBUNALE DI MILANO ANNULLA LE CLAUSOLE VESSATORIE

ASSICURAZIONI: IL TRIBUNALE DI MILANO ANNULLA LE CLAUSOLE VESSATORIE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE MEIEAURORA ANCHE IL PROFESSIONISTA CHE STIPULA UNA ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA? DELLA SUA ATTIVITA? E? UN CONSUMATORE ED HA DIRITTO ALLA TUTELA DEL CODICE CIVILE CHE DICHIARA NULLE LE CLAUSOLE VESSATORIE

RIVOLUZIONARIA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO CHE EQUIPARA IL PROFESSIONISTA AVVOCATO AD UN COMUNE CONSUMATORE AUMENTANDO LE POSSIBILITA? DI DIFESA DEI CITTADINI








Nuova vittoria del Codacons contro l?arroganza e la tirannia delle compagnie di assicurazioni. Il Presidente dell?associazione, infatti, avv. Carlo Rienzi, ha ottenuto una importante sentenza del Tribunale di Milano, che potrà essere utile per aumentare le possibilità di difesa dei cittadini.

La XII sez. del Tribunale di Milano, giudice Dott. Alberto Vigorelli, ha annullato alcune clausole del contratto assicurativo stipulato tra l?Avv. Rienzi (che aveva stipulato con la Meie una assicurazione per la responsabilità professionale per il suo lavoro di avvocato) e la compagnia Meieaurora spa, in quanto vessatorie, così pronunciandosi: ?la clausola di cui all?art. 12 delle condizioni generali del contratto di assicurazione? ha fissato un foro diverso da quello del consumatore? Tale clausola deve presumersi vessatoria, poiché la disposizione dettata dall?art. 1469 bis va interpretata nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, abbia inteso stabilire la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore stesso?.

Ma la parte più importante della decisione del Tribunale, è quella che vede equiparare la figura del professionista a quella del consumatore. Si legge infatti nella sentenza:

?Non appare convincente l?obiezione che l?Avv. Rienzi, nello stipulare la polizza, non abbia agito nella veste di consumatore ma in quella di professionista? se il professionista o l?imprenditore stipula un contratto che non costituisce l?oggetto tipico della sua attività imprenditoriale o professionale, a nulla rileva che il bene o servizio siano destinati all?esercizio della sua impresa o professione, proprio perché un tale contratto non è un atto della professione di chi acquista il bene o servizio?.


Grazie a questa sentenza ? afferma il Codacons ? aumentano le possibilità di difesa dei cittadini contro la tirannia delle compagnie di assicurazione.

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