5 Febbraio 2015

Asilo, illegittimo l’ aumento della retta dopo l’ iscrizione

Asilo, illegittimo l’ aumento della retta dopo l’ iscrizione

Istruzione, illegittimo l’ aumento della retta per l’ asilo nido deliberato dal comune dopo le iscrizioni. Il fatto, costituisce lesione delle regole di imparzialità della p.a., dato che i genitori avevano fatto affidamento sull’ applicazione delle tariffe vigenti prima di cominciare a fruire del servizio. A stabilirlo, la sentenza 1905/15, pubblicata il 2 febbraio scorso dalla seconda sezione del Tar Lazio. Stop, quindi, alla delibera di Roma capitale che aumenta la retta per gli asili nido dopo che le iscrizioni sono state formalizzate. E non conta che il rincaro sia minimo: si tratta comunque di modifiche peggiorative. Di fronte al mancato rispetto del patto non possono trovare ingresso valutazioni soggettive sull’ incidenza delle modifiche tariffarie. Gli incrementi delle tariffe per le scuole dei più piccoli decisi a Roma sono dunque illegittimi perché costituiscono «una lesione delle regole di imparzialità, correttezza, lealtà dei comportamenti» della p.a. perché sono stati adottati «a partita in corso». A essere accolto, il ricorso di alcuni genitori appoggiato dal Codacons dopo che la delibera dell’ assemblea capitolina ha rideterminato le tariffe aumentandole e abolito l’ esenzione per il terzo figlio. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede: il consenso dei genitori deve ritenersi formato sulle tariffe in vigore al momento della sottoscrizione dei moduli, con riferimento alle quali si è perfezionato l’ accordo delle parti. Per i giudici amministrativi «deve ritenersi l’ illegittimità della delibera con cui, una volta perfezionatosi il procedimento di iscrizione agli asili nido comunali, sono introdotte modifiche tariffarie più gravose per gli utenti i quali, al momento del perfezionamento dell’ iscrizione, hanno fatto affidamento sull’ applicazione delle tariffe vigenti all’ epoca conosciute e conoscibili». La revisione delle tariffe disposta anche per l’ anno educativo 2014-2015, «si traduce in una lesione dell’ affidamento legittimamente riposto dai ricorrenti nella permanenza degli unici costi conosciuti e conoscibili di fruizione del servizio richiesto e accettato». La violazione da parte dell’ amministrazione si concretizza «nell’ avere modificato il contenuto degli accordi già perfezionatisi» e incide negativamente «sugli interessi delle famiglie oramai impossibilitate a reperire soluzioni alternative» per i loro figli.
dario ferrara

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