Arsenico nell’acqua Il Tar respinge la class action
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fonte:
- Il Quotidiano del Sud
ROMA – È stata respinta dal Tar del Lazio la mega-azione collettiva proposta nel 2013 dal Codacons insieme con migliaia di cittadini abitanti in 128 comuni italiani e all’Associazione Utenti dei Servizi Pubblici, per chiedere un’azione di contrasto all’elevata quantità di arsenico presente nelle acque italiane destinate al consumo umano. Le ricorrenti proponevano un’azione di condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale (rispettivamente di 400 euro e 1500 euro pro capite), causato dalla ritenuta- loro avviso – colpevole inerzia dimostrata per quasi 10 anni dai Ministeri, dalle Regioni e dalle Province autonome convenute nel giudizio amministrativo.In più, sollecitavano anche l’annullamento di tutti gli atti relativi alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, nella parte in cui non avevano previsto, per i periodi dal 2004 al 2012, l’adeguamento della stessa tariffa alla qualità dell’acqua e del servizio reso. Non era il primo ricorso proposto sulla medesima questione. Il Tar, dopo aver in tema di eccezione in rito respinto la questione attinente al difetto di giurisdizione,e dopo aver descritto preliminarmente i limiti relativi alla natura collettiva-cumulativa dell’azione, ha ritenuto che «non risultano, in capo alle diverse resistenti, circostanze che facciano ritenere queste ultime inerti o comunque colposamente inadempienti: tale giudizio avrebbe potuto scaturire solo all’esito di una verifica da svolgere caso per caso delle concrete misure adottate nel tempo, circostanza che, a sua volta, avrebbe postulato non già un’esposizione cumulativa del mancato risultato in ampi territori ultraregionali, ma una piena dimostrazione (e prova) di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, che era onere della parte che agisce in giudizio comprovare (e prima ancora allegare)». Alla carenza di prova è stato affiancato il tema delle responsabilità. «Anche nell’odierno giudizio scrivono i giudici – vanno esclusi profili di responsabilità per danno alla salute o per bassi livelli di qualità dell’erogazione del servizio».
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