ANTITRUST, RIMBORSI AD ABBONATI METREBUS, CODACONS: DA IMPEGNI AZIENDA TROPPI LIMITI E CRITICITA’
RIMBORSI SOLO IN CASI ECCEZIONALI E PER POCHI FORTUNATI. ESCLUSO CHI HA ACQUISTATO TITOLI DI VIAGGIO DIVERSI DA ABBONAMENTI ANNUALI
RISTORI POTRANNO ESSERE USATI SOLO PER ACQUISTO DI NUOVI TITOLI DI VIAGGIO ATAC
Gli impegni assunti dall’Atac dinanzi all’Antitrust presentano troppi limiti, vincoli e criticità che rischiano di limitare fortemente i vantaggi per gli utenti del trasporto pubblico capitolino. Lo afferma il Codacons, dopo la decisione dell’Autorità per la concorrenza di accettare gli impegni dell’azienda e chiudere l’istruttoria aperta lo scorso febbraio.
Sia i rimborsi per chi ha subito disservizi tra il 2021 e il 2024, sia il sistema di ristori che partirà il prossimo anno per ritardi superiori ai 15 minuti, sono caratterizzati da forti criticità che limitano fortemente i diritti di chi usa i mezzi pubblici della Capitale – spiega il Codacons, che ha analizzato nel dettaglio gli impegni assunti da Atac – In primo luogo gli indennizzi sono previsti solo per i titolari di abbonamento annuale, tagliando fuori coloro che hanno utilizzato bus, metro e tram con titoli di viaggio diversi come abbonamenti mensili, biglietti settimanali, biglietti giornalieri o ticket integrati a tempo. Una fetta enorme di utenti, se si considera che il numero di passeggeri annuali trasportati da Atac supera i 2 miliardi nel triennio 2022-2024 con una media annua di oltre 700 milioni di passeggeri.
I futuri ristori in favore di chi subirà ritardi superiori ai 15 minuti, poi, oltre ad essere sempre riservati solo agli abbonati annuali, prevedono una mole enorme di vincoli e condizioni – denuncia il Codacons – Come si legge negli impegni di Atac, il rimborso è dovuto solo a cause imputabili alla società, se non è stato previsto un servizio sostitutivo, e per i mezzi di superficie potrà essere chiesto solo da chi si è geolocalizzato alle fermate dei bus: “Il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Società non può essere rimborsato. Le cause di ritardo non imputabili alla Società coincidono con le cause di forza maggiore come ad es. incidenti, cantieri, eventi naturali e danni al manto stradale. Si precisa che la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun rimborso al Cliente in caso di predisposizione di servizi sostitutivi ovvero in presenza di modalità di trasporto alternativo a condizioni simili. Il diritto al rimborso spetta solo in caso di servizi di competenza della Società, con esclusione delle linee rientranti nell’ambito dei servizi periferici”.
Per i servizi di superficie (bus e tram), il rimborso per le attese alle fermate sarà dovuto solo “attraverso l’attivazione della geolocalizzazione sulla APP ATAC, così che la Società possa verificare l’effettiva presenza del Cliente in prossimità della fermata presso cui si è verificato il disservizio” – si legge ancora negli impegni.
Infine, la beffa: sia gli indennizzi per i disagi pregressi, sia i rimborsi per i ritardi futuri, potranno essere utilizzati dagli abbonati unicamente per acquistare titoli di viaggio Atac.
Condizioni che, considerata la mole di cantieri stradali disseminati in città e l’elevato numero di indicenti che si registra ogni giorno nella Capitale, faranno scattare i rimborsi solo per pochi fortunati e in situazioni del tutto eccezionali – conclude il Codacons.
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