22 Luglio 2006

Alla Consulta le ganasce fiscali

Consiglio di Stato. Da risolvere la competenza dei giudici sui ricorsi
Alla Consulta le ganasce fiscali

A chi spetta annullare il provvedimento di confisca del mezzo? E poi: le ganasce fiscali ledono il diritto della proprietà privata e della libera circolazione degli individui? Dopo una serie di decisioni rimpallo tra Consiglio di Stato e Cassazione adesso toccherà alla Consulta stabilire la compatibilità delle ganasce con gli articoli 3 (uguaglianza), 16 (libertà delle persone), 41(libera iniziativa economica) e 42 (proprietà privata) della Costituzione. Ad oggi, stando alla recente decisione delle Sezioni unite della Cassazione, nella sentenza n. 2053 del 31gennaio scorso, sarebbe il Tribunale civile a do ver intervenire sulle controversie tra cittadini e concessionari di riscossione. Eppure, come ha spiegato il Consiglio di Stato con la recentissima ordinanza n. 4581 del 18 luglio, “il giudice ordinario non ha il potere di sin dacare la motivazione del provvedimento e la proporzione tra l`entità della misura e il credito garantito“. Se, invece, fosse il Tar a decidere “vi sarebbe maggiore tutela per il destinatario del fermo, avendo il giudice amministrativo (e quello tributario) potere di sospendere ed annullare l`atto“, valutando l`adeguatezza della motivazione e l`effettiva necessità di bloccare un automezzo per la riscossione di un credito di importo inferiore, spesso anche a fronte di cifre già pagate o in contestazione (non a caso, il Codacons parla di “ganasce pazze“). Nella decisione di remissione degli atti alla Consulta,sollevando questione di incostituzio nalità del Dpr 602/197 (articoli 49, 57 e 86)e del decreto legislativo n. 546/1992 (articoli 2 e 19), il collegio della sesta sezione di Palazzo Spada rivendica la giurisdizione amministrativa perché quella ordinaria non fornirebbe “un sindacato pieno sul provvedimento“, determinando “una diminuita tutela per il ricorrente“. Senza dimenticare, suggerisce l`ordinanza “l`irragionevole disparità di trattamento “ che si verrebbe a creare tra le penalizzate vittime delle ganasce e i contribuenti ai quali vengono applicate altre misure di fermo (si pensi al blocco dei contributi statali o comunitari) che possono rivolgersi al Tar, chiedendo la sospensiva e l`annullamento nel merito. In assenza di un intervento diretto del Parlamento, sarà dunque la Consulta a stabilire qual è il giudice effettivamente competente sui ricorsi. “Una norma espressa è necessaria “,conferma il Consiglio di Stato, ravvisando anche una diversità di trattamento tra le ganasce per motivi fiscali e quelle per infrazioni al codice della strada, disposte dall`organo di polizia che ha accertato le violazioni.

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