15 Aprile 2022

ALIMENTARE, TEST SU TONNO IN SCATOLA: DENUNCIATA RIVISTA ALTROCONSUMO PER TURBATIVA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

CHIESTO AD AUTORITA’ DI SVOLGERE ACCERTAMENTI SU INDAGINE CHE RISCHIA DI ALTERARE LE SCELTE DEI CONSUMATORI

Dopo pasta, acqua minerale, riso e gelati, anche i recenti test sul tonno in scatola condotti dalla rivista Altroconsumo finiscono al vaglio dell’Antitrust. Il Codacons ha presentato infatti un esposto all’Autorità garante della concorrenza, nonché all’Ispettorato centrale repressione frodi del Mipaaf, chiedendo di aprire un’indagine alla luce di una possibile turbativa di mercato, pubblicità ingannevole e pratica commerciale scorretta.
“In merito ai test svolti da ALTROCONSUMO sul Tonno in scatola si evidenzia che nulla risulta riguardo all’osservanza delle norme procedurali e tecniche di riferimento per rendere attendibili gli esami svolti, tenendo ben presente che gli stessi sono stati commissionati da un Soggetto privato e svolti da laboratori sconosciuti perché non identificati – scrive il Codacons nell’esposto – Dall’articolo pubblicato non risulta comprovata ogni singola fase procedurale, dal prelevamento di campioni sino alla certificazione delle analisi compiute, né emergono le modalità osservate per la conservazione del campione, sebbene si tratti di elementi essenziali per garantirne la genuinità e, dunque, per assicurare l’attendibilità della prova che, peraltro, riguarda una limitata quantità del prodotto alimentare. In tal senso giova evidenziare la circolare n. 982/2004 emanata per il Nucleo Repressione Antifrodi Linee Guida per l’Attività di Ispezione , di Accertamento, di Controllo e di prelievo dei Campioni che prevede specificamente alcune cautele: a) l’attività di accertamento deve avvenire secondo criteri di imparzialità; b) contempla le ipotesi di incompatibilità degli assaggiatori; c) precisa le condizioni, senza essere esaustiva, di conflitto di interessi; d)raccomanda una condotta volta a generare la più ampia collaborazione possibile con il soggetto interessato evitando strumentalizzazioni da parte di altri soggetti, condotta che deve essere caratterizzata dalla riservatezza in quanto , si precisa, la violazione può generare un ingiusto danno all’ispezionato”.

Il Codacons chiede dunque di “accertare se sussistono gli estremi contemplati dagli artt. 501 c.p. e 513 c.p. e 185 T.U.F. attraverso la diffusione da parte di soggetti dotati di credibilità di notizie non attendibili, inidonee e poco chiare, tali per cui queste possono influenzare le scelte altrui o la cd. action based manipulation, valutando i provvedimenti conseguenziali da adottare, e di accertare se sussistono i presupposti ai fini della eventuale configurabilità dello sviamento della clientela (atto di concorrenza sleale) e del turbamento di mercato attraverso l’attiva sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei prodotti delle Aziende bocciate considerato che quanto esposto potrebbe rappresentare il tentativo subdolo o denigratorio per accaparrarsi la clientela con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti”.

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