18 Gennaio 2011

Al via la prima class action contro la Gelmini

I supplenti annuali della scuola, quelli che l’ amministrazione scolastica assume per un anno scolastico (fino al 30 giugno o al 31 agosto) e poi licenzia per riassumerli l’ anno dopo su posti vacanti e/ disponibili, se hanno perso la pazienza e vogliono provare a ottenere la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro o almeno conseguire un sostanzioso risarcimento per le retribuzione perse, devono sbrigarsi. Entro il 22 gennaio prossimo, infatti, devono impugnare il licenziamento ed entro i successivi duecentosettanta giorni presentare i relativi ricorsi alla cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o richiedere il tentativo di conciliazione o arbitrato. Per l’ istruzione del ricorso possono aderire alla class action, promossa dal Codacons, il coordinamento delle associazioni dei consumatori, compilando il relativo form disponibile sul sito (https://www.codacons.it/articolo.asp?idInfo=127901). L’ iniziativa del Codacons è parallela a quella intrapresa da alcuni sindacati scuola, tra i quali la federazione lavoratori per la conoscenza della Cgil, e la sua urgenza è determinata dal fatto che l’ art. 32 della legge 183/2010, deleghe al Governo in materia di lavori usuranti ecc., contiene una previsione capestro. Riducendo a sessanta giorni i tempi per l’ impugnazione del licenziamento, la legge ha introdotto una norma transitoria che estende l’ applicazione dei nuovi e più brevi termini ai provvedimenti già adottati prima della sua entrata in vigore, anche se il codice civile, l’ art. 11, primo comma, stabilisce che le leggi possano disporre solo per l’ avvenire, senza effetti retroattivi. E li fa decorrere dal 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della legge, con scadenza appunto il 22 gennaio prossimo. Esistono precedenti giurisprudenziali, già esaminati da ItaliaOggi, secondo i quali anche nei confronti del personale scolastico va applicata la normativa europea, che, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 368/2001, prevede che per le assunzioni del personale si debbano privilegiare i contratti a tempo indeterminato e che un contratto a termine, quando è inferiore a tre anni, si può prorogare una volta sola e solo con il consenso del lavoratore. In più d’ un caso la magistratura ha accolto i ricorsi o disponendo il risarcimento del danno subito (tribunali di Roma, Brescia, Alba _) o imponendo la trasformazione automatica del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato (tribunale di Siena). Lo stesso decreto legislativo n. 165/2001, norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, prevede all’ art. 36 che «per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato» e che si possono avvalere di forme contrattuali più flessibili solo «per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali», nella scuola le sostituzioni per le assenze temporanee del personale. Mentre solo con uno sforzo di fantasia le assunzioni del personale della scuola fino al 30 giugno o al 31 agosto di ciascun anno scolastico si possono immaginare come destinate a sopperire «esigenze temporanee ed eccezionali», in realtà sopperiscono a esigenze strutturali e consolidate nel tempo.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this