28 Dicembre 2020

Aereo fuori pista: Tar, su ok Enac competente giudice civile

‘Inammissibile’ ricorso Codacons, 3 mesi per riproporre processo
ROMA
(ANSA) – ROMA, 28 DIC – Sulla controversia in merito alla quale il Codacons chiedeva l’annullamento degli atti con cui l’Enac ha concesso l’autorizzazione all’appalto Alitalia-Carpatair per l’Aeroporto di Fiumicino, il Tar del Lazio si è dichiarato ‘incompetente’, e ha assegnato il termine perentorio di tre mesi di tempo per la riproposizione del processo dinnanzi al Giudice ordinario. E’ il contenuto di una sentenza con la quale i giudici amministrativi hanno dichiarato ‘inammissibili’ il ricorso e i motivi aggiunti allo stesso proposti dall’associazione di consumatori. L’impugnativa in questione era scaturita da un grave incidente aereo verificatosi il 2 febbraio 2013. Quel giorno, nello scalo aeroportuale di Fiumicino, un velivolo Carpatair proveniente da Pisa, operante all’epoca con i colori Alitalia, uscì fuori pista nella fase di atterraggio; il bilancio finale fu di sedici persone ferite. Il Codacons chiedeva al Tar di dichiarare illegittimi tutti i provvedimenti con cui l’Enac “ogni volta che era chiamata a valutare l’affidabilità della compagnia Carpatair ovvero ad esprimere pareri – si leggeva nel ricorso – ha omesso di imporre limiti e vincoli, nonché atti di inibizione dai voli, in considerazione che sin da maggio 2012 era a conoscenza dei gravissimi incidenti che hanno più volte messo a rischio la sicurezza dei passeggeri dei voli della compagnia Carpatair-Alitalia”. In altre parole, all’Enac contestava “‘di non aver fatto tutto quanto il possibile per evitare, nell’esercizio dei propri poteri, tali eventi dannosi”. Secondo il Tar “più volte le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato la giurisdizione in capo al Giudice ordinario in controversie analoghe alla presente involgenti l’omessa, inadeguata o ritardata vigilanza degli enti di controllo affermando che nei rapporti tra il consumatore e l’Autorità di vigilanza è configurabile una posizione di diritto soggettivo atteso che non vi è alcuna relazione ‘diretta’ di questo con il potere della pubblica amministrazione”. La conclusione è stata che “il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del Giudice ordinario”. (ANSA).

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