«Adesso non c`è più spazio per le obiezioni giuridiche»
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fonte:
- La Gazzetta del Mezzogiorno
«Ora nessuna obiezione giuridica può essere mossa all`introduzione della possibilità di integrare il pagamento del grattino nel caso in cui fosse scaduto». Esulta il Codacons dopo la sentenza del giudice di pace Cosi, «che finalmente rende giustizia delle obiezioni giuridiche che l`amministrazione comunale di Lecce ha frapposto all`introduzione della possibilità di far integrare il grattino di sosta nel caso in cui lo stesso fosse scaduto». «Come più volte sostenuto dal Codacons di Lecce e dall`Intesa dei consumatori nelle varie commissioni consiliari – aggiunge il responsabile della sede di Lecce, «+nero»Piero Mongelli«+tondo» – la possibilità di integrare il grattino era ampiamente consentita dalle norme del Codice della strada, per cui di nessun pregio giuridico doveva ritenersi il parere contrario dell`Anci e dei tecnici dell`Amministrazione. Pareri che guardavano più alla tasca che al diritto dei cittadini. Anzi, i dubbi giuridici sollevati da più parti si sono ritorti contro chi li ha sollevati se è vero, come è vero, che adesso si apre la strada ad una valanga di ricorsi avverso a multe che, per decisione del giudice di pace di Lecce, appaiono illegittime quanto ingiuste ed ingiustificate». Secondo il Codacons, davanti a questa prospettiva, le strade da intraprendere sono due: annullare d`ufficio tutti i verbali emessi sino ad ora per tale motivo; introdurre con la massima celerità la possibilità per i cittadini di integrare il grattino scaduto, così come deciso dal giudice di pace e così come richiesto a gran voce e da moltissimo tempo dal Codacons di Lecce e dalle altre associazioni di difesa dei diritti dei consumatori. «Infatti – spiega Mongelli – appare indubbio che tutte le tesi giuridiche sostenute dal Codacons all`interno delle commissioni consiliari e ribadite in un documento annesso ai verbali di tali commissioni, sono risultate legittime e fondate. Fondata è la tesi che non configura alcun obbligo di elevazione di una sanzione amministrativa se, nell`ambito del proprio potere regolamentare, il Comune dispone la possibilità di integrare il grattino; fondata è la tesi secondo cui nessun divieto si rintraccia nel Codice della strada a prevedere una integrazione del grattino; fondata è la tesi che si vuole il rapporto intercorrente tra la Sgm e gli automibilisti come un rapporto di natura privatistica cui si lega immediatamente non la violazione del codice della strada ma un inadempimento contrattuale che può essere sanato successivamente, solo che il Comune lo voglia». La decisione – conclude il Codacons – è tutta politica, posto «che il giudice di Lecce ha fugato ogni possibile dubbio sulla valenza giuridica, per cui inutile e dispersivo sarebbe chiedere pareri a questo o a quel Ministero o a questa o quella associazione di Comuni. Adesso non più il tempo delle chiacchiere ma dei fatti».
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