Acque reflue, canoni se c`è il depuratore
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fonte:
- Italia Oggi
Acque reflue, canoni se c`è il depuratore
Addio canone di depurazione delle acque reflue se il comune scarica in mare. Infatti, gli utenti non devono nulla all`ente locale che non è provvisto di impianti di depurazione. è quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11800 del 21 maggio 2007, ha respinto il ricorso del comune di S. Agnello e convalidato l`orientamento secondo cui il canone va pagato solo in presenza di un vero e proprio impianto di depurazione. Fra le righe, la Suprema corte ha anche denunciato che nella penisola sorrentina sono molti i comuni che scaricano in mare. Insomma, il canone può essere riscosso soltanto nel caso in cui il comune abbia un vero e proprio impianto di depurazione a terra e non una griglia in acqua. Questa tesi, prospettata dal giudice di pace di Sorrento, è stata confermata dalla terza sezione civile. In particolare la Cassazione ha spiegato che `la grigliatura sottomarina non è assolutamente un impianto di depurazione, affermarlo è assolutamente apodittico. Il presupposto del dovere di corrispondere la tariffa per il servizio di fognatura è che le fognature vi siano e siano in grado di fornire il servizio di smaltimento delle acque dell`utente, se questo vi si possa allacciare`. Ora il comune partenopeo dovrà risarcire l`utente che gli ha fatto causa perché l`ente locale non solo era sprovvisto dell`impianto e neppure ne aveva avviato la realizzazione e `faceva defluire le acque direttamente in mare senza alcun previo trattamento`. Davanti al magistrato onorario si era costituito anche il Codacons. E il ricorso era stato vinto in pieno poiché lo stesso ente locale aveva ammesso che le acque venivano immesse in mare a distanza di 900 metri dalla costa alla profondità di 70 metri con l`ausilio di una condotta sottomarina. Contro questa decisione il comune di S. Agnello ha fatto ricorso in Cassazione. E ha portato in aula alcune circolari ministeriali `dalle quali sarebbe risultata la doverosità del pagamento della quota di tariffa attinente al servizio di depurazione, anche quando tale servizio non è in concreto svolto`. Una volta sciolto il problema della competenza a decidere su questo genere di cause, i giudici della terza sezione civile hanno respinto il gravame e condannato definitivamente l`ente locale al rimborso.
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