9 Ottobre 2007

Ditelo al Codacons. Come e quando l`amministrazione di sostegno

Ditelo al Codacons
Come e quando l`amministrazione di sostegno
A cura del Collegio legale Codacons Emilia Romagna

La domanda Il fratello di mia madre, vedovo e senza figli, ha subito un grave intervento ed è impossibilitato a muoversi. Tutto ciò mi costringe ad occuparmi di molti suoi affari, compresa la gestione delle utenze della sua abitazione nonché la riscossione della sua pensione. Quale soluzione adottare legalmente per poter compiere tutte queste attività rappresentando il mio parente e senza alcuna contestazione da parte degli interlocutori? La risposta Per venire incontro ad esigenze quali le sue, il legislatore ha introdotto con la L. n. 6 del 9 gennaio 2004 l`istituto dell`amministrazione di sostegno. Tale Istituto si affianca ai precedenti (interdizione e inabilitazione) ma è caratterizzato da una maggiore rapidità e flessibilità. Dunque chi, come nel caso di suo zio, si trovi in una situazione di difficoltà nella gestione dei propri interessi, può richiedere al giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno, indicando la propria preferenza ad personam. La richiesta può essere presentata da suo zio o da un parente entro il quarto grado e può contenere sia una sorta di generico affidamento degli atti di ordinaria amministrazione al nominato, sia una esatta elencazione degli atti per i quali si richiede il sostegno alla persona in difficoltà. Disciplinato dagli artt. 404 e seguenti c.c., tale istituto prevede una preferenza nella designazione per il nucleo familiare dell`assistito, quindi il coniuge, purché non legalmente separato, la persona convivente in modo stabile, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella e comunque un parente entro il quarto grado. L`assistito potrà essere designato dal medesimo interessato in previsione di una propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Caratteristica di questo istituto è che esso non prevede l`annullamento delle capacità del beneficiario, semplicemente per taluni atti, il soggetto viene affiancato da un terzo di sua fiducia o scelto dal giudice. Per consentire un controllo sull`operato dell`amministratore di sostegno, i poteri di quest`ultimo sono inoltre annotati a margine dei registri di stato civile. L`amministrazione di sostegno può infine essere revocata con una semplice istanza motivata da presentarsi al giudice tutelare, qualora si ritenga che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell`amministrazione o la sostituzione del soggetto incaricato. Suo zio potrà quindi, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, presentare direttamente la richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o anche domicilio. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell`amministratore con decreto immediatamente esecutivo. In alternativa può lei stesso richiedere al giudice la nomina di un amministratore di sostegno per il suo parente illustrando i motivi di tale richiesta.

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