Risarcimento danni causati da animali domestici
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fonte:
- Libertà
Caro Codacons, nel caso in cui un individuo venga aggredito da un cane legato o libero, che si trova in un area privata e recintata, non custodita, nel momento dell`aggressione, la responsabilità dei danni cagionati dall`animale è imputabile al proprietario dello stesso? La circostanza che il cane fosse legato, o che l`area privata in cui si trovava fosse recintata, esime il proprietario dell`animale da qualsiasi responsabilità? Le ipotesi di danno, provocato da un animale domestico, qui trattate, rientrano nella disciplina di cui all`articolo 2052 del Codice Civile (danno cagionato da animali domestici). La disposizione codicistica indica, infatti, chiaramente, che la responsabilità dei danni cagionati da un animale domestico, sono imputabili al proprietario dello stesso, o alla persona che se ne serve nel tempo in cui l`ha in uso, sia nel caso in cui l`animale sia sotto custodia, o si sia smarrito, o sia fuggito. La giurisprudenza di legittimità ha affrontato più volte la materia, dettando i criteri di individuazione dei soggetti responsabili ex art. 2052 Cod. Civ., e consentendo la soluzione del quesiti sopra formulati. In riferimento al primo aspetto la sentenza del Tribunale di Monza 11.11.2005, indica i criteri per l`individuazione del soggetto responsabile ai sensi dell`articolo 2052 del Codice Civile: “l`impiego dell`animale domestico, essendo sufficiente, dunque, un rapporto di utilizzo, che consenta di trarne una qualche utilità (anche dal punto di vista affettivo o di compagnia) come farebbe il proprietario, essendo, pertanto, irrilevante la titolarità dell`animale stesso“. Mentre per quanto riguarda l`aspetto riferito alle ipotesi prospettate nei quesiti in epigrafe formulati, si consideri la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 30.11.2005 (Giustizia a Milano 11 77, 2005), con la quale viene stabilito che:“ l`aver legato ad una catena che permetta un ampio movimento, l`animale domestico, in un luogo privato, poi rimasto incustodito, non rappresenta una circostanza sufficiente ad esonerare dalla responsabilità ex art. 2052 Cod. Civ“.; anche se poi nella medesima sentenza, in virtù del disposto di cui alll`art. 1277 Cod.Civ., si “riconosce che possa configurarsi un concorso di responsabilità al 50% tra il proprietario del cane o chi ne abbia l`utilizzo nel momento in cui avviene l`aggressione, e l`aggredito, quando quest`ultimo per la di lui colpa non tiene conto del cartello di avvertimento attenti al cane“. Infine la sentenza n. 1489, Cass. Pen, III Sez., 14.03.2006, stabilisce:“che, in caso di custodia di animali, al fine di escludere l`elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele, nella custodia dell`animale pericoloso, non basta che questi si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee. Pertanto, in ragione di quanto qui trattato pare evidente come, nonostante l`affissione di cartelli atti a segnalare l`esistenza e la pericolosità dell`animale domestico, oppure la circostanza che lo stesso sia legato e custodito in un area privata e recintata, non sia sufficiente, a differenza di quanto spesso viene comunemente pensato e/o creduto, ad esimere dalla responsabilità, il proprietario dell`animale, o il soggetto che lo abbia in uso nel momento dall`aggressione. Infatti la sussistenza di dette circostanze può determinare un concorso di colpa tra il proprietario (o utilizzatore) ed il danneggiato, ma non possono escludere completamente la responsabilità del soggetto tenuto ai sensi dell`art. 2052 C.C. essendo, come noto, solo l`ipotesi di configurazione del caso fortuito l`unica ipotesi di esclusione totale della responsabilità. Per rivolgere quesiti scrivere a [email protected] o telefonare al numero verde 800-050800.
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