14 Giugno 2007

Crac Parmalat, a giudizio anche quattro banche estere

Accusa di aggiotaggio dal gup di Milano
Crac Parmalat, a giudizio anche quattro banche estere

MilanoA poco più di dieci giorni dalla decisione del Tribunale di Milano di ritenere inammissibili le richieste di patteggiamento di Calisto Tanzi e altri nove imputati coinvolti nel crack Parmalat, si riaccendono i riflettori sulla vicenda giudiziaria della società di Collecchio. Quattro istituti di credito esteri (Morgan Stanley, Ubs, Deutsche Bank e Citigroup) accusati di aggiotaggio e di aver fornito notizie false al mercato, sono stati rinviati a giudizio dal giudice per l`udienza preliminare di Milano, Cesare Tacconi, e dovranno comparire, il prossimo 22 gennaio, innanzi alla seconda sezione penale del Tribunale meneghino. Il prossimo 18 giugno, invece, lo stesso gup milanese dovrebbe decidere sulla richiesta di patteggiamento di Nextra e di quattro suoi funzionari, già avanzata nelle scorse settimane. Nel dettaglio, una sanzione pecuniaria di 500 mila euro e la confisca di circa un milione di euro (cifra corrispondente al profitto del reato), oltre ad una offerta di risarcimento nei confronti dei possessori di obbligazioni, costituiti parte civile, pari all`1% del valore nominale di un bond emesso poco prima del fallimento dell`azienda parmigiana. “È la prima volta“, ha osservato il pm Francesco Greco, “che si fa un processo alle banche accusate di avere manipolato il mercato: sarà un processo molto difficile“. La decisione del Gup, ha aggiunto, “è positiva per i risparmiatori anche se sarebbe auspicabile che tutti i soggetti coinvolti trovassero una soluzione extragiudiziale“. Se Citigroup sottolinea una “totale fiducia nella giustizia“ e si dice convinta che “il vaglio dibattimentale consentirà di accertare“ la sua “estraneità ai fatti contestati“, in casa Deutsche Bank si “continua a ritenere gli addebiti non fondati“ tanto che la banca contesterà vigorosamente il procedimento. Morgan Stanley, dal canto proprio, tende a evidenziare come “le operazioni, e la condotta dell`azienda siano state del tutto corrette, non essendo l`istituto a conoscenza dell`insolvenza di Parmalat“ mentre Ubs, “rimane dell`avviso che non vi sia alcun comportamento da parte sua o da parte di suoi dipendenti che possa qualificarsi come concorso in un reato di aggiotaggio“. Guardando all`udienza del prossimo gennaio, proprio la difesa di Ubs, poi, non ha mancato di sottolineare la possibilità di riproporre, innanzi alla seconda sezione penale del Tribunale, la questione di competenza giurisdizionale, già eccepita davanti al Gup, in merito all`applicazione alle banche straniere, che non hanno sede in Italia, della Legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle imprese. Applicazione, a giudizio del Gup Tacconi invece, più che legittima poiché, come si legge nell`ordinanza siglata ieri, “nel momento in cui l`ente estero decide di operare in Italia ha l`onere di attivarsi e uniformarsi alle previsioni normative italiane“: diversamente “l`ente si attribuirebbe una sorta di autoesenzione dalla normativa in contrasto con le regole codificate“. Considerazioni, queste, gradite dal Codacons e dall`Adusbef, secondo le quali, con il rinvio a giudizio degli istituti di credito si riconosce, nel caso Parmalat, anche “una grave responsabilità delle banche“.

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