Parmalat, il Tribunale di Milano: «Patteggiamenti inammissibili»
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fonte:
- Il Sole 24 Ore
Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di patteggiamento avanzata il 21 maggio scorso da Calisto Tanzi, e dai membri del collegio sindacale Mario Brughera, Massimo Muti e Oreste Ferretti. Respinte anche le richieste di patteggiamento avanzate dall`ex dg di Parmalat Finanziaria Andrea Petrucci, e dagli ex consiglieri Pier Alberto Mistrangelo e Paola Visconti e quelle dei revisori esterni Adolfo Mamoli e Giuseppe Rovelli (Deloitte) e Maurizio Bianchi (Grant Thornton).
Nel processo per il crack Parmalat in corso a Milano, che oltre a Tanzi vede imputati altre 19 persone tra manager del gruppo e revisori dei conti, la presidente della prima sezione penale del Tribunale di Milano, Luisa Ponti, ha ammesso invece con ordinanza le contestazioni suppletive tardive aggravanti presentate dai pm nell`udienza del 19 aprile, ma non le ha considerate determinanti per riaprire la possibilità dell`uso del patteggiamento, che è infatti stato negato. Aria di festa nel gruppetto di rappresentanti dei risparmiatori che, poco prima dell`inizio del`udienza del processo Parmalat, protestavano contro l`eventualità che il Tribunale di Milano dichiarasse ammissibili le richieste di patteggiamento.
«È una giornata di grande soddisfazione. – ha commentato Giacinto Brighenti, presidente della Federconsumatori Lombardia – una decisione diversa del Tribunale avrebbe mortificato la giustizia e le aspettative dei risparmiatori. Ora vogliamo la rapida conclusione del processo con la condanna dei responsabili e il riconoscimento, non solo della responsabilità penale, ma anche di un giusto risarcimento. Abbiamo fiducia nella giustizia». Il presidnete del Codacons, Mario Donzelli ha parlato di «vittoria per tutti i consumatori».
La decisione dei giudici del Tribunale di Milano circa l`inammissibilità dei patteggiamenti nel processo Parmalat è basata sul fatto che le circostanze aggravanti contestate dai pm «non comportano alcuna variazione sostanziale del quadro originario di accusa. Nessuna delle due aggravanti giustifica, anche in astratto, una riponderazione del complessivo quadro accusatorio da parte degli imputati, in termini di convenienza o meno dell`accesso al rito speciale, rispetto a quanto già avevano potuto fare in sede di udienza preliminare».
Anche l`eventuale lunga durata del processo non giustifica il ricorso a scorciatoie quali i riti speciali. Si legge ancora nell`ordinanza emessa oggi: «Anche l`argomento della ragionevole durata del processo non pare decisivo, a meno di ritenere – e non pare possibile – che tale sacrosanta esigenza giustifichi che in ogni momento, a discrezione dell`imputato, senza sostanziali e riconoscibili ragioni di difesa, si alteri la cadenza normativa assegnata alla scelta di riti speciali». Secondo il pm Francesco Greco quella del Tribunale è «una decisione tecnica che si basa su pronunce della Corte di Cassazione e quindi non si può dire nulla»
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