16 Marzo 2007

Droga, sospeso il decreto Turco






Roma. Cinquecento milligrammi in più al centro delle polemiche. Con un decreto a sorpresa, lo scorso 13 novembre, il ministro della Salute Livia Turco innalzava da 500 a 1000 milligrammi il quantitativo massimo di cannabis, espresso in principio attivo, che può essere detenuto per uso esclusivamente personale, senza incorrere nella presunzione di spaccio e quindi nei provvedimenti punitivi in base alla legge Fini-Giovanardi. A distanza di quattro mesi arriva lo stop del Tar del Lazio, che ieri ha sospeso il cosiddetto decreto Turco accogliendo la richiesta del Codacons e di una cooperativa sociale di Taranto. Immediata la reazione del ministro: «Farò ricorso al Consiglio di Stato» e, comunque, è la «legge Fini-Giovanardi che va cambiata». E immediata è anche la polemica politica. Con il centrodestra che chiede a gran voce le dimissioni del ribattezzato «ministro dello spinello». Mentre un più prudente Maurizio Gasparri (An) invita il governo a ripensarci. E il centrosinistra che fa cerchio in difesa della Turco e del suo decreto, fatto, afferma il Prc, «per evitare l?incarcerazione di tanti giovani colpevoli solo di farsi una canna». Il senatore dei Ds, Guido Calvi, non ha dubbi: «Errata la decisione dei giudici». Ma con quale motivazione il Tar ha spiegato la sua decisione? La legge, afferma l?ordinanza, «non conferisce al decreto un potere politico di scelta in ordine alla individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere detenute senza incorrere nelle sanzioni penali», bensì «un potere di scelta di discrezionalità tecnica, soprattutto per quanto attiene alle competenze del ministero della Salute». In altre parole, in base alla legge, la quantità di sostanza detenibile non può essere decisa sulla base della dicrezionalità politica, ma la scelta deve essere «tecnica». Una motivazione «infondata», ribatte Turco, ed il perché è presto detto: la legge Fini-Giovanardi «non offre al ministro della Salute alcun criterio tecnico per determinare tale quantità» e «la stessa commissione scientifica, insediata dall?allora ministro Storace per determinare i quantitativi di sostanze stupefacenti ai fini della prescrizione delle sanzioni, concluse i suoi lavori segnalando l?impossibilità di una valutazione tecnica che fosse sostituiva della decisione politica. E ciò proprio in riferimento alla determinazione delle quantità massime detenibili senza incorrere in sanzioni penali». La decisione, cioè, spetta al ministro, sostennero allora i tecnici nominati da Storace. E la questione potrebbe complicarsi ulteriormente: «Qualora anche il Consiglio di Stato dovesse confermare gli orientamenti del Tar – ha spiegato Turco – si potrebbe ritenere annullabile anche il vecchio decreto Berlusconi-Storace, rendendo di fatto inapplicabile la stessa legge Fini-Giovanardi». Se, cioè, non è la discrezionalità politica a poter fissare le quantità consentite, allora anche le norme precedenti, che fissano tali quantità, dovrebbero decadere.

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