11 Gennaio 2007

PARCHEGGI/ CODACONS: COMUNI NON IN REGOLA RESTITUISCANO SOLDI

Roma, 10 gen. (APCom) – “Il ministero dell`Interno deve imporre ai Comuni che hanno imposto le strisce blu senza la previa individuazione delle aree aventi i requisiti di cui all`art. 7 del Codice della strada, la restituzione di quanto pagato dai cittadini negli ultimi 5 anni per i divieti di sosta in tali aree“. Lo sostiene in una nota il Codacons, spiegando che nello specifico “i Comuni che devono essere chiamati a restituire gli introiti delle sanzioni sono i seguenti: quelli che hanno adottato le strisce blu senza aree gratuite in zone non ztl o pedonali e senza deliberare le ragioni specifiche che giustificassero tale imposizione pecuniaria; quelli che, pur avendo deliberato l`individuazione di tali aree come soggette a particolare rilevanza urbanistica, lo hanno fatto illegittimamente, ossia in mancanza dei presupposti voluti dal Codice della strada (ad esempio individuando zone a bassa densità abitativa o zone periferiche)“. Per il Codacons in Italia sono oltre 3.000 i Comuni di media grandezza che non hanno provveduto agli adempimenti voluti dalla legge e che ora rischiano di cadere nei rigori della Cassazione. La sentenza in questione, inoltre, comporterà delle conseguenze per gli automobilisti. Nel dettaglio, continua il Comitato in difesa dei consumatori, i cittadini che hanno ricevuto una multa per sosta irregolare nelle strisce blu, “laddove ravvisino l`assenza di posteggi gratuiti nelle aree limitrofe a quella dove è stata elevata la contravvenzione, e qualora non si tratti di aree pedonali o ztl possono, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione, presentare ricorso dinanzi al Giudice di pace o Prefetto, ai sensi degli articoli 203 e seguenti del Codice della Strada e della legge 24 novembre 1981 n. 689“. Nel ricorso occorre “fare riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione deducendo che non esistono aree gratuite nelle zone limitrofe a quella dove è stata elevata la multa. Se il Comune si oppone nel giudizio esibendo una delibera adottata in data anteriore a quella della contravvenzione, delibera con la quale individua la strada come area pedonale, ztl o di rilevante valore urbanistico, il cittadino – ove non si ravvisino in concreto i presupposti giustificativi della delibera comunale (come nel caso di zone periferiche o semiperiferiche o nelle quali non vi sia alcun particolare problema di traffico) – potrà chiedere comunque al giudice di pace l`annullamento della multa previa sospensione della stessa“.

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