Esproprio sì a indennità
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fonte:
- La Gazzetta del Mezzogiorno
Anche se c`è la dichiarazione di pubblica utilità, non si prescrive il diritto al risarcimento del danno subìto dal privato a seguito della realizzazione dell`opera pubblica. Lo afferma Vincenzo Vitale coordinatore provinciale del Codacons. “Se lo Stato, o ente pubblico, si appropria di un`area privata per la realizzazione di un`opera pubblica è tenuto a risarcire il danno arrecato anche se l`occupazione è avvenuta per un interesse generale e sono decorsi cinque anni dalla realizzazione dell`opera“. È l`effetto di una recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell`uomo (ricorso n. 20935/2003, Izzo c/Italia) che ha affermato che l`occupazione appropriativa (o acquisitiva) di aree private per la realizzazione di opere pubbliche viola sempre e comunque l`art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione dei diritti dell`uomo. “Accade molto spesso – dice Vitale – che, dopo l`occupazione, d`urgenza di alcuni appezzamenti privati, il decreto di espropriazione non venga emanato né venga pagata o offerta alcuna indennità, ma quando il privato richiede il risarcimento del danno per la perdita dell`area il diritto venga dichiarato prescritto, se nel frattempo sono decorsi cinque anni da quando è stata realizzata l`opera pubblica“. “Ma avendo la Corte di Strasburgo affermato l`esistenza della violazione dell`art. 1 della Convenzione anche in un caso di occupazione di aree private in cui c`era una legittima dichiarazione di pubblica utilità – insiste – c`era un legittimo provvedimento di occupazione e l`irreversibile trasformazione del fondo era avvenuta in vigenza di tale provvedimento, può ritenersi – afferma Vitale – che anche in presenza dell`interesse generale, il proprietario possa chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse, possa avanzare domanda di risarcimento integrale del danno, senza che dall`Ente si possa eccepire la prescrizione trattandosi di illecito a carattere permanente“. In buona sostanza, il cittadino può rivolgersi al giudice perché il diritto, sebbene siano trascorsi cinque anni, non sembra prescritto. Per maggiori informazioni si può telefonare allo 0831/377971 o al 333/4091323. 05/10/2006.
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