3 Ottobre 2006

«Non va a scuola? Genitori non colpevoli»




Roma. I genitori non sono responsabili se i figli minorenni si rifiutano di andare a scuola. Purchè, però, il rifiuto dei ragazzi sia «categorico, assoluto, cosciente e volontario» e che permanga nonostante papà e mamma «abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui sono capaci secondo il proprio livello socio economico e culturale».
Lo ha stabilito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione annullando con rinvio la sentenza di condanna per una coppia di Reggio Emilia che un giudice di pace emiliano aveva ritenuto colpevole di «avere, senza giustificato motivo, omesso di fare impartire alla figlia l`istruzione della scuola media». La Suprema Corte ha accolto il ricorso di Francesco e Franceschina R. annullando l`ammenda di 25 euro a testa che il giudice onorario aveva inflitto loro. Per la Cassazione, «deve ammettersi che la volontà del minore, contraria a ricevere l`istruzione obbligatoria, costituisca «giusto motivo» idoneo ad escludere l` antigiuridicità dell`ipotesi contravvenzionale di cui all` art. 731 del codice penale ascritta al genitore». Il rifiuto del figlio minorenne, sottolinea Amedeo Franco, relatore della sentenza n. 32539, dev`essere però «categorico ed assoluto, cosciente e volontario» e deve «permanere anche dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci ed abbiano fatto ricorso agli organi di assistenza sociale».
Non sono, dunque, responsabili i due coniugi se la loro figlia quindicenne si trovava a disagio e rifiutava di entrare a scuola, nonostante essi facessero il possibile per convincerla, accompagnandola a scuola, ed anche minacciandola di ricorrere alle «maniere forti». I supremi giudici hanno annullato la sentenza del collega emiliano perchè «avrebbe dovuto accertare se veramente sussisteva un categorico rifiuto della ragazza di frequentare la scuola e se questo rifiuto avesse le caratteristiche delineate dalla giurisprudenza»: il giudice di Pace dovrà adesso riesaminare il caso.
Nella sentenza viene ricordato che la figlia, allora quindicenne, della coppia soffriva di un complesso psicologico: un disturbo – documentato e confermato dal preside – a causa del quale la ragazzina si bloccava prima di entrare in classe. In sostanza non riusciva ad accettare l`idea di dover confrontarsi con le sue coetanee, esporsi alle loro critiche e condividere con loro le ore di lezione.
Questo disagio le ha causato un notevole ritardo nel suo percorso formativo, le ha impedito di frequentare la seconda media e di concludere quindi la scuola dell`obbligo. Nonostante gli sforzi dei suoi genitori che in tutti i modi hanno cercato di farle seguire le lezioni.
Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Francesco Salzano, aveva chiesto ai giudici di confermare la condanna dei genitori.
Una sentenza «assurda», che «legittima irragionevolmente l`evasione scolastica specie nei quartieri popolari delle grandi città e nelle periferie del sud Italia». Lo afferma il Codacons commentando la decisione della Cassazione che – osserva il presidente Carlo Rienzi – «costituirà un alibi per quei genitori che preferiscono mandare i propri figli a lavorare sin da bambini e metterà l` anima in pace alla società adulta incurante del problema dell` istruzione dei minori».

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