CODACONS: 2500 BAGAGLI SMARRITI AL GIORNO NEGLI AEROPORTI ITALIANI
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fonte:
- SestoPotere.com
Il telefono rosso del Codacons ogni minuto che passa diventa sempre più incandescente: sono ormai miglia le telefonate ricevute dai volontari del nostro call-center relative a denunce di bagagli smarriti negli aeroporti di tutta Italia. Infatti i bagagli non vengono smarriti sono nei grossi aeroporti internazionali. Molte sono le denunce pervenute alla nostra associazione di smarrimento bagagli negli aeroporti minori come quelli di Catania, Olbia e Brindisi solo per citarne alcuni. Il Codacons, attraverso le richieste di assistenza, ha stimato che giornalmente vengono smarriti in tutti gli aeroporti oltre 2500 bagagli. I consumatori sono esasperati e minacciano di ripetere la protesta di Milano in tutta Italia, occupando le piste di tutti gli aeroporti e bloccando il traffico aereo. Il Codacons invita i consumatori a rivolgersi al nostro telefono rosso per meglio gestire questa vicenda, e ricorda che le compagnie sono tenute al risarcimento economico per i bagagli smarriti. Di seguito viene riportata la sezione della carta dei diritti del passeggero relativa allo smarrimento bagagli, si ricorda ai consumatori che per importi superiori ai 1000? è possibile ricorrere al tribunale. RESPONSABILITA` RELATIVE AL BAGAGLIO delle COMPAGNIE AEREE COMUNITARIE In caso di ritardo, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP* (circa ?.1.167,00) a meno che la compagnia aerea dimostri di aver preso tutte le misure possibili per evitare il ritardo o che fosse impossibile adottare tali misure. La compagnia aerea è parimenti esonerata in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. In caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio registrato (consegnato al momento dell`accettazione) il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP* (circa ?.1.167,00). La compagnia aerea è responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo: · un difetto inerente al bagaglio stesso · che la compagnia medesima dimostri che la responsabilità del danno è imputabile al passeggero o che lo stesso vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione Il limite di 1000 DSP* ( circa ?.1.167,00 ) potrà essere superato nel caso in cui il passeggero effettui, al più tardi al momento della registrazione, una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio salvo il pagamento dell`eventuale relativo supplemento. Il passeggero che intende dichiarare un maggior valore del proprio bagaglio ha diritto di prendere visione di un tariffario sugli eventuali costi supplementari. In caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio a mano, compresi gli oggetti personali, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP* (circa ?.1.167,00) solo nel caso in cui il danno sia imputabile alla compagnia aerea. MODALITA` DI RECLAMO Il reclamo deve essere presentato o inviato, alla compagnia aerea, in forma scritta – usufruendo anche degli appositi moduli P.I.R. (Property Irregularity Reports) disponibili presso l`assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale -, a pena di decadenza, immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio o in caso di ritardo entro 21 giorni dalla data di effettiva riconsegna. Ove possibile è preferibile contestare il danno immediatamente al momento della consegna, altrimenti spetterà al passeggero provare che il danno subito si è verificato durante il trasporto aereo. Il diritto di risarcimento dei danni è soggetto alla prescrizione di due anni dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell`aeromobile o comunque da quello previsto per l`arrivo, purché sia stato presentato reclamo alla compagnia aerea entro i termini sopra esposti. Salvo che la compagnia aerea riconosca anteriormente la perdita del bagaglio registrato, il bagaglio stesso si intende perso ove non sia giunto a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista per la riconsegna. In tal caso il passeggero può agire per la tutela dei propri diritti. Se la compagnia aerea che ha effettuato il trasporto è diversa da quella con la quale è stato stipulato il contratto, il passeggero può presentare il reclamo e la richiesta di risarcimento indistintamente all`una o all`altra compagnia
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