24 Agosto 2006

Codacons: «Sentenza conforme ai principi di tutela dei diritti»

Codacons: «Sentenza conforme ai principi di tutela dei diritti»
Chiamate automatiche al 166 non vi è obbligo di pagamento

Non è stata certo una settimana di buoni presagi per la Telecom. A parte, infatti, l`avversa ordinanza emessa dal Tribunale di Brindisi, un altro clamoroso provvedimento (la sentenza n° 537/2006 del Tribunale di Genova) ha colpito il gestore di telefonia fissa, sancendo che, con riguardo al contratto di utenza telefonica, «gli obblighi del gestore non si risolvono esclusivamente nella fornitura tecnica del servizio e delle apparecchiature connesse, ma anche nel garantire la sicurezza della linea da possibili intrusioni e attacchi da parte di terzi». «Ne consegue – spiega ancora la sentenza – che l`utente non è tenuto a pagare bollette telefoniche, per chiamate verso il numero 166 o altri similari, avvenute non tramite telefono, ma in automatico attraverso il modem utilizzato per il collegamento a internet ed in presenza di un “Dialer“, cioè di un programma pirata che, a seguito di un attacco informatico, si installa nel computer e si collega a servizi “166“ all`insaputa del suo proprietario, generando un costosissimo traffico telefonico». Spetta, in buona sostanza, al gestore – in quanto il solo a poter essere al corrente del rischio rappresentato dal «Dialer», a differenza dell`utente medio che non ha le conoscenze necessarie per evitare di cadere in trappola, nè tanto meno è in grado di difendersi da simili attacchi – garantire e proteggere le funzioni internet da aggressioni spregiudicate o addirittura illegali, al di là che si tratti di servizi a valore aggiunto dai quali lo stesso gestore trae un non indifferente profitto. «La sentenza – commenta l`avv. Vincenzo Vitale, responsabile Codacons di Brindisi – ha correttamente considerato che l`art. 42 del regolamento di servizio prevede che la stessa compagnia telefonica avverta l`utente di eventuali anomalie del proprio traffico, con la conseguenza che la Telecom avrebbe dovuto sospendere precauzionalmente (previo avviso telefonico) il servizio a valore aggiunto appena si fosse verificato il traffico anomalo rispetto alle abitudini dell`abbonato». «Il provvedimento – aggiunge in conclusione – è conforme ai principi di tutela dei diritti dei consumatori che il legislatore, con il Codice del consumo, ha ritenuto meritevole di particolari garanzie. Invito, pertanto, gli abbonati che hanno visto recapitarsi bollette il cui traffico si riferisce a chiamate automatiche verso il “166“ o altri numeri similari, a far valere i propri diritti, segnalandole alla sezione locale del Codacons

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