10 Luglio 2006

Sono un neopatentato, ho ventidue anni e fra qualche mese acquisterò un`auto

Io padre che è già associato Codacons mi ha consigliato di rivolgermi a voi per avere qualche informazione in merito alla polizza della RCA. I miei amici mi dicono che i premi per i neopatentati sono elevati. Vi ringrazio per la risposta.


L`acquisto di un`auto nuova o usata da parte di un neopatentato, quando cioè il neopatentato – ma il discorso vale anche per chi ha meno di 25 anni (per alcune Compagnie meno di 30) – è intestatario contemporaneamente dell`auto e della polizza RCA, più comportare effet tivamente premi elevati, in quanto le Compagnie di assicurazioni presumono che l`auto sia utilizzata esclusivamente dal neopatentato e applicano un profilo tecnico punitivo. Pertanto, a meno che il neopatentato o il minore di 25 anni abbia interesse ad acquistare l`auto in proprio, è preferibile che l`auto sia intestata ad un genitore, che di venta anche contraente della polizza RCA. In questo caso, come regola ge nerale, è indispensabile accertarsi, presso l`assicuratore di fiducia, se non esistono clausole punitive in caso in cui l`eventuale sinistro sia causato dal neopatentato. La gamma delle risposte del mercato in caso di guida del neopatentato è vasta: si va dalla esclusione totale dell`operatività della garanzia,, all`inserimento di una franchigia molto elevata (? 5.000 e oltre), alla segnalazione del rischio in polizza con l`applicazione di un sovrapremio, alla semplice accettazio ne del rischio senza distinzioni di guida. E` necessario tener conto del fatto che tutte queste differenze di condizioni debbono risultare dal con tratto. Tenendo conto delle diversità di offerte commerciali, è opportuno prepararsi per tempo e contattare più agenzie generali di assicurazione o broker di assicurazioni facendo ben presente il problema e leggendo attentamente le risposte che gli agenti o i broker debbono darvi per iscritto. Più in generale, dovendo assicurarsi per la prima volta è opportuno, per poter valutare esattamente quale è il premio reale che gli assicuratori chiedono, è bene chiedere se sono operative e a quali condizioni le seguenti garanzie di base: 1. Se è già inserita la garanzia della responsabilità personale dei passeggeri (non se i passeggeri si fanno male, ma se fanno male a terzi, ad esempio con l`uso improprio dello sportello al momento di uscire dal veicolo); 2. Se è inserita la garanzia della responsabilità verso terzi da incendio del proprio veicolo (se l`incendio si verifica direttamente in seguito all`urto, il danno viene pagato dalla polizza di RCA, ma se il danno viene cagionato dal semplice incendio del veicolo fermo, è necessaria una assicurazione a parte); 3. Se è operante la rinuncia alla rivalsa in caso di sinistro occorso in stato di ebbrezza o l`influenza di sostanze stupefacenti (in caso di sinistro in cui sia rilevato lo stato di ebbrezza del conducente, la Compagnia ai sensi dell`art. 18 della legge 990/69 matura un rivalsa verso il responsabile; la Compagnia può limitare per iscritto la rivalsa ad una somma predefinita, in genere non elevata). 4. Non conviene risparmiare sul “massimale“ (cioè l`importo massimo che la Compagnia paga per sinistro): passare da un massimale di ? 1.500.000,00= al doppio comporta un aumento modesto (è bene tener presente che nel massimale sono comprese le rivalse degli enti mutualistici, che possono essere elevate).

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