Intesa e SanPaolo condannate a pagare
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fonte:
- Il Gazzettino
Venezia Il Tribunale di Milano ha annullato la vendita di bond argentini eseguita da Banca Intesa a un risparmiatore tramite ordine d`acquisto telefonico. È quanto afferma la Confconsumatori, secondo cui “il Tribunale ha accolto il ricorso presentato con procedura d`urgenza, in ragione della evidente e acclarata inadempienza della banca rispetto agli obblighi previsti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria“. L`associazione spiega così che i giudici hanno dichiarato nulli “i contratti di acquisto per difetto della forma prevista e la condanna della banca alla restituzione del capitale investito dal risparmiatore, nonché al rimborso delle spese di giudizio“.Secondo Confconsumatori infatti “è stata accertata l`inesistenza di ordini di acquisto di titoli che fossero provvisti della forma richiesta o dalla legge (forma scritta del contratto-quadro per la negoziazione titoli) o dal contratto stesso (registrazione degli ordini su registri della bancà“. Anche il Codacons mette a segno una nuova vittoria contro le banche. Questa volta si tratta del SanPaolo Imi per il crac Cirio condannato a risarcire un cliente che aveva acquistato obbligazioni Cirio Holding Luxembourg, per un valore nominale di 26.000 euro. La sentenza è stata emessa dal tribunale civile di Milano che ha condannato la banca al risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese processuali.I giudici hanno accertato che nessuno aveva informato il cliente dei rischi connessi all`operazione. Inoltre le obbligazioni cedute erano nel portafoglio titoli della banca stessa e sono state vendute al consumatore nel cosiddetto periodo di “mercato grigio“, ovvero quando non solo era vietata la vendita a soggetti non istituzionali, ma addirittura quando il titolo commercializzato non era ancora venuto ad esistere. La sentenza favorevole contiene alcune importanti novità giurisprudenziali rispetto a precedenti vittorie del Codacons relative al caso Cirio. In particolare la Banca, per i giudici, “in ordine al rispetto degli obblighi informativi non ha fornito la prova del loro assolvimento nei confronti del cliente“. In pratica non è il consumatore a dover dimostrare di non essere stato informato, ma viceversa.Il cliente andava informato del rischio “a prescindere da quello che poteva essere il grado di esperienza dell`investitore stesso“. Inoltre, anche se il consumatore aveva altri titoli nel suo portafoglio, questo non lo “trasforma automaticamente in soggetto esperto investitore in grado di valutare i rischi dell`operazione“. Non ha più importanza, insomma, il fatto che il risparmiatore abbia o meno un profilo adeguato alla rischiosità dell`investimento. “Si tratta di un`importante sentenza che costituisce una sconfitta bruciante per le banche. Ora debbono riconsiderare la proposta di un tavolo di conciliazione per rimborsare spontaneamente i consumatori traditi“ ha dichiarato l`avvocato Marco Maria Donzelli, che ha assistito legalmente il consumatore.
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